Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7511 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7511 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME a CAPIZZI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il ricorso, con il quale si contesta la sussistenza degli elementi oggettivi del reato e, di conseguenza, la qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale non è incorsa in alcuna violazione di legge, né sussistono vizi motivazionale in relazione alle questioni sollevate;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 5046 del 17/11/2020, clep. 2021, Cantone, Rv. 280563 – 02; Sez. 2, n. 23163 del 12/04/2016, Oro, Rv. 266979; Sez. 2, n. 49464 del 01/10/2014, Gattuso, Rv. 261321), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 – 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.