Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma le Decisioni di Merito
L’ordinanza n. 6051 del 2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando questo si limita a riproporre argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. Il caso in esame non solo ribadisce principi consolidati della procedura penale, ma chiarisce anche i limiti di applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
I Fatti Processuali
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Messina. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha impugnato la decisione di secondo grado, portando le proprie doglianze dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della condanna precedentemente inflitta.
La Decisione della Corte Suprema
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un vaglio preliminare sulla correttezza dell’impugnazione. La conseguenza diretta di tale declaratoria, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso è Inammissibile?
La motivazione centrale della decisione risiede nella natura stessa del ricorso presentato. La Corte ha rilevato che le censure mosse alla sentenza d’appello non erano altro che una replica di argomenti già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito. In sostanza, il ricorrente non ha introdotto nuovi e validi profili di illegittimità della decisione impugnata, ma ha tentato di ottenere un terzo grado di giudizio sul fatto, cosa non consentita in sede di legittimità.
I giudici hanno sottolineato che le argomentazioni della Corte d’Appello erano:
* Giuridicamente corrette: basate su una corretta interpretazione e applicazione delle norme.
* Puntuali: rispondevano specificamente alle doglianze difensive.
* Coerenti: in linea con le risultanze processuali.
* Logiche: prive di manifeste incongruenze.
La Questione della Particolare Tenuità del Fatto
Un punto specifico del ricorso riguardava la mancata applicazione dell’art. 131 bis del codice penale, che prevede la non punibilità per la particolare tenuità dell’offesa. Anche su questo punto, la Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito, i quali avevano escluso tale beneficio sulla base di elementi concreti, quali gli ‘estremi oggettivi della condotta realizzata’ e ‘l’intensità del dolo riscontrata’. Ciò significa che, secondo i giudici, il fatto non poteva essere considerato di lieve entità, sia per come è stato materialmente commesso sia per l’intenzionalità che lo ha caratterizzato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza sul Ricorso Inammissibile
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione non è una terza istanza di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un rimedio straordinario volto a correggere errori di diritto. Presentare un ricorso inammissibile, ovvero meramente ripetitivo delle argomentazioni già respinte, non solo è un’azione destinata al fallimento, ma comporta anche significative conseguenze economiche. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria serve a sanzionare l’abuso dello strumento processuale e a scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate, garantendo così l’efficienza del sistema giudiziario.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre gli stessi profili di censura già adeguatamente esaminati e respinti dai giudici di merito, senza presentare nuove o valide questioni di diritto.
È stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.)?
No, la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito di non applicare l’art. 131 bis c.p., ritenendo l’offesa non tenue alla luce degli elementi oggettivi della condotta e dell’intensità del dolo riscontrata.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6051 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6051 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
4
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti gìurìdìcamente corretti, puntuali ris al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre ch immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alla non applicabilità alla specie del disposto di cui all’art. 131 bis cp per la ritenuta non tenuità dell’offesa alla luce dei val estremi oggettivi della condotta realizzata e della intensità del dolo riscontrata ( si v terz’ultimo capoverso di pagina 3)
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2024.