Ricorso inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Quando un imputato decide di portare il proprio caso fino all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, deve presentare motivi di ricorso validi e, soprattutto, nuovi. Un recente provvedimento, l’ordinanza n. 5551 del 2024, ci offre un chiaro esempio di cosa accade quando ciò non avviene, culminando in una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questa decisione non è solo una formalità procedurale, ma comporta conseguenze concrete per il ricorrente, tra cui la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione economica.
Il Contesto del Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello territoriale. La difesa del ricorrente aveva basato la propria linea argomentativa sulla richiesta di applicazione dell’istituto della ‘continuazione’. In sostanza, si chiedeva di considerare i diversi reati contestati come parte di un unico disegno criminoso, il che avrebbe comportato un trattamento sanzionatorio più favorevole. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva già esaminato e respinto tale richiesta, ritenendola infondata sulla base delle prove e delle situazioni di fatto emerse durante il processo.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
Giunto dinanzi alla Suprema Corte, il ricorso ha avuto vita breve. I giudici di legittimità hanno rapidamente rilevato che le argomentazioni presentate non erano altro che una ‘replica’ di quelle già adeguatamente vagliate e disattese nel grado precedente. La difesa, infatti, si è limitata a riproporre le medesime ‘doglianze difensive’ senza introdurre nuovi profili di illegittimità della sentenza impugnata. Questo ha portato la Corte a dichiarare il ricorso inammissibile, poiché non presentava censure che potessero essere esaminate in quella sede.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione alla base della decisione è netta e si fonda su un principio cardine del giudizio di Cassazione. La Suprema Corte non è un terzo grado di merito dove si possono riesaminare i fatti, ma un giudice di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge. Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse già condotto una ‘puntuale disamina’ delle questioni sollevate dalla difesa, giungendo a conclusioni giuridicamente corrette e in linea con le emergenze processuali. Il giudizio di merito, pertanto, è stato considerato ‘non censurabile’ in sede di legittimità. La riproposizione di censure già respinte rende il ricorso privo dei requisiti minimi per essere esaminato nel merito.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
Le implicazioni pratiche di questa pronuncia sono significative. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta automaticamente due conseguenze per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento di tutte le spese del procedimento. In secondo luogo, il versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila Euro, in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su vizi di legittimità concreti e specifici, e non può essere utilizzato come un tentativo di rimettere in discussione valutazioni di fatto già compiute dai giudici di merito.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché replicava profili di censura che erano già stati adeguatamente esaminati e respinti dai giudici di merito, senza presentare nuove argomentazioni valide per un giudizio di legittimità.
Qual era l’argomento principale sollevato dal ricorrente?
L’argomento principale del ricorrente era la richiesta di applicazione dell’istituto della ‘continuazione’ tra i reati, che era già stata esclusa dalla Corte d’Appello dopo un’attenta analisi delle doglianze difensive.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5551 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5551  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigra esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatament vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti rispetto all’i della continuazione rivendicata dalla difesa, esclusa all’esito di una puntuale disamina del doglianze difensive e in linea con le situazioni in fatto fotografate dalle emergenze acquisite c da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 19 gennaio 2024.