Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione Può Rifiutare di Giudicare
Quando si arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, non tutte le argomentazioni sono valide. Un recente provvedimento ha chiarito un punto fondamentale del nostro sistema processuale: presentare un ricorso inammissibile, ovvero basato sulla semplice riproposizione di motivi già discussi e respinti, porta a una condanna certa al pagamento delle spese e a una sanzione. Analizziamo questa ordinanza per comprendere i limiti del ricorso in Cassazione e l’importanza di formulare censure specifiche e pertinenti.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La difesa contestava tre punti cruciali della decisione di secondo grado:
1. L’imputabilità: Si sosteneva una totale incapacità di intendere e di volere, chiedendo l’assoluzione, mentre i giudici di merito avevano riconosciuto solo un vizio parziale di mente.
2. La recidiva: Veniva contestata l’applicazione dell’aggravante della recidiva.
3. Le attenuanti generiche: Si lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche, che avrebbero potuto ridurre la pena.
L’imputato, quindi, chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare queste valutazioni, sperando in un esito diverso.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello precedente: quello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non erano ammissibili perché si limitavano a riprodurre, in modo quasi identico, le stesse argomentazioni già adeguatamente vagliate e respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, la difesa non ha evidenziato un errore di diritto commesso dai giudici precedenti, ma ha semplicemente manifestato il proprio disaccordo con la loro valutazione dei fatti, cosa non consentita in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
L’ordinanza spiega in modo dettagliato le ragioni dietro la declaratoria di inammissibilità, offrendo spunti importanti sulla funzione della Corte di Cassazione.
Ripetitività dei Motivi e Limiti del Giudizio di Legittimità
Il cuore della decisione risiede qui. La Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono ripresentare le stesse prove e argomentazioni. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente. I giudici hanno ritenuto che gli argomenti della Corte d’Appello fossero “giuridicamente corretti, puntuali […] e immuni da manifeste incongruenze logiche”. Di fronte a una motivazione così solida, la semplice riproposizione delle doglianze difensive si scontra con il muro dell’inammissibilità.
La Valutazione sull’Imputabilità, Recidiva e Attenuanti
Per ogni punto contestato, la Corte ha ribadito la correttezza del ragionamento dei giudici di merito:
– Imputabilità: La scelta di applicare il vizio parziale di mente (art. 89 c.p.) anziché l’incapacità totale era frutto di un “puntuale apprezzamento di merito dei dati acquisiti”, insindacabile in Cassazione.
– Recidiva e Attenuanti: La decisione di confermare la recidiva e negare le attenuanti generiche era stata giustificata in modo logico, facendo riferimento ai precedenti penali del ricorrente. Questo “assorbente rilievo” è stato considerato sufficiente a motivare la scelta dei giudici.
La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata la condanna del ricorrente, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito fondamentale: il ricorso per Cassazione è uno strumento tecnico che deve essere utilizzato per denunciare vizi di legge e non per tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti. Quando i motivi di appello sono generici o meramente ripetitivi di argomentazioni già respinte con motivazioni logiche e giuridicamente corrette, l’esito più probabile è una declaratoria di ricorso inammissibile. Ciò non solo preclude ogni possibilità di successo, ma comporta anche un aggravio di costi per il ricorrente. La lezione è chiara: per accedere al giudizio di legittimità, è indispensabile formulare censure specifiche, pertinenti e capaci di evidenziare un reale errore nell’applicazione della legge.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi presentati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ad esempio se si limitano a riproporre censure già esaminate e respinte dai giudici di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di vizi logici.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso penale?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
In questo caso, perché la Cassazione non ha riesaminato la questione dell’imputabilità?
La Cassazione non l’ha riesaminata perché ha ritenuto che la valutazione della Corte d’Appello, che aveva riconosciuto un vizio parziale di mente, fosse basata su un puntuale apprezzamento delle prove e fosse immune da vizi logici, rendendola quindi non sindacabile in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45341 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45341 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRINDISI il 05/01/1977
avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergen acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla imputabilità del prevenuto (alla luce di un puntuale apprezzamento di merito dei dati acquisiti nel sostener l’applicabilità alla specie del disposto di cui all’ad 89 cp in luogo della assoluta inca rivendicata dalla difesa), in ordine alla recidiva contestata e ritenuta e in punto alla esclu delle generiche ( alla luce delWassorbente rilievo ascritto ai precedenti del ricorrente, valorizzati in relazione alla recidiva);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 9 settembre 2024.