Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19955 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19955 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 23/02/1993
avverso la sentenza del 19/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge
ed il vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della fattispec tentata del reato di cui all’art. 628 comma secondo cod. pen., è indeducibile poi
riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con cor argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica an
critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, particolare, pag. 3 sentenza impugnata sulla corretta configurazione del fa
come rapina impropria consumata);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizi
motivazionale e la violazione di legge in ordine all’art. 81 comma secondo cod pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto
sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulle fon ragioni del mancato accoglimento della richiesta di applicazione della discipl della continuazione tra il reato contestato e quello oggetto di precedente sente n. 5170/2022, divenuta irrevocabile il 21. 12.2022);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 18/03/2025
Il Cons liere Estensore