Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Valutazione della Pericolosità Sociale
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile, ovvero un appello che manca dei presupposti per essere giudicato nel merito. Questo provvedimento è particolarmente interessante perché tocca due temi centrali del diritto penale: la qualificazione giuridica del reato di favoreggiamento e la valutazione concreta dell’aggravante della recidiva, legata alla pericolosità sociale del reo.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo da parte della Corte d’Appello di una città del nord Italia. L’imputato, ritenuto colpevole di aver aiutato gli autori di un furto trasportando la refurtiva, decide di presentare ricorso per Cassazione. I suoi motivi di doglianza si concentrano su due punti principali:
1. La qualificazione del suo comportamento come reato ai sensi dell’art. 379 del codice penale (favoreggiamento reale).
2. L’applicazione dell’aggravante della recidiva, contestando le modalità con cui era stata valutata dalla corte territoriale.
L’imputato, in sostanza, chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare le valutazioni già compiute dal giudice di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 4451 del 2025, ha respinto le richieste del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la condanna emessa dalla Corte d’Appello è diventata definitiva. Oltre a ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i casi di inammissibilità.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La Corte ha ritenuto il ricorso “manifestamente infondato”, spiegando in modo dettagliato perché le argomentazioni proposte non meritassero un esame di merito. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi che chiariscono i limiti del giudizio di legittimità.
La Qualificazione del Reato
In merito alla prima doglianza, la Cassazione ha sottolineato che la Corte d’Appello aveva già fornito una risposta completa e corretta. Era stata evidenziata “l’efficienza causale della condotta dell’imputato”. In altre parole, il trasporto della refurtiva non è stato un gesto marginale, ma un’azione fondamentale per assicurare agli autori del furto il profitto del loro crimine. Questo nesso di causalità giustificava pienamente la qualificazione del fatto come favoreggiamento reale.
La Valutazione della Recidiva e della Pericolosità Sociale
Ancora più significativo è il ragionamento sull’applicazione della recidiva. Il ricorrente lamentava una valutazione automatica basata solo sui precedenti penali. La Cassazione ha invece precisato che la Corte d’Appello aveva fatto molto di più: non si era limitata a “registrare la presenza di precedenti penali specifici”, ma aveva collocato le condotte dell’imputato “in un quadro di criminalità più ampio”. Questa analisi contestuale aveva fatto emergere una “accresciuta pericolosità sociale”, giustificando così l’applicazione dell’aggravante non come un mero automatismo, ma come una conseguenza logica della personalità criminale del soggetto.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge. Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse questioni già adeguatamente risolte nei gradi precedenti, senza sollevare vizi di legittimità, il suo esito è segnato: il ricorso inammissibile. Inoltre, la decisione offre un’importante lezione sulla recidiva, che non deve essere considerata una semplice etichetta, ma il risultato di una valutazione complessiva della condotta e della pericolosità del reo, ancorata a elementi concreti che vanno oltre il semplice certificato penale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. L’appellante ha riproposto questioni a cui la Corte d’Appello aveva già risposto in modo adeguato, senza sollevare nuovi e validi motivi di diritto.
In che modo la Corte ha giustificato la condanna per aver trasportato la refurtiva?
La Corte ha confermato la qualificazione del reato (ai sensi dell’art. 379 c.p.) evidenziando l’efficienza causale della condotta. Il trasporto della refurtiva è stato considerato un’azione decisiva per assicurare il profitto del furto agli autori principali del reato.
Come è stata valutata la recidiva in questo caso?
La recidiva non è stata applicata solo sulla base dei precedenti penali specifici. La Corte ha sottolineato che la condotta dell’imputato si inseriva in un quadro di criminalità più ampio, denotando una “accresciuta pericolosità sociale” che giustificava l’applicazione dell’aggravante.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4451 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4451 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 06/05/1979
avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha già adeguatamente risposto evidenziando – circa la qualificazione ex art. 379 cod. pen del reato descritto nel capo 36 – l’efficienza causale della condotta dell’imputato nel traspoOrtare la refurtiva per assicurarne il profitto agli autori del furto (p. 10) della sentenza impugnata e perché – circa l’applicazione della recidiva – la Corte di appello non si è limitata a registrare la presenza di precedenti penali specifici, ma ha evidenziato la collocazione delle condotte In un quadro di criminalità più ampio così da denotare una accresciuta pericolosità sociale;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammynde.
Così deciso il 29 novembre 2024
Il Consiglie estensore
Il Pfér f ente