Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega i Limiti dell’Appello
Quando una sentenza di condanna viene confermata in appello, l’ultima via percorribile è il ricorso alla Corte di Cassazione. Tuttavia, non tutti gli appelli vengono esaminati nel merito. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, spiegando perché certi argomenti non possono essere presi in considerazione in sede di legittimità. Analizziamo insieme questo caso per comprendere meglio i confini del giudizio di Cassazione e le conseguenze per chi li oltrepassa.
I Fatti del Caso
Due soggetti venivano condannati in primo grado per i reati di tentata truffa (artt. 56-640 c.p.) e calunnia (art. 368 c.p.). La Corte d’Appello, pur concedendo un beneficio, confermava nel resto la sentenza di condanna. Ritenendo ingiusta la decisione, i due imputati decidevano di presentare ricorso per Cassazione, lamentando vizi di motivazione nella valutazione delle prove, in particolare di quella documentale, e contestando l’affermazione della loro colpevolezza. Sostenevano inoltre delle criticità relative al trattamento sanzionatorio applicato.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha troncato sul nascere le speranze dei ricorrenti, dichiarando il loro ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza, ma si ferma a un livello precedente: la verifica dei requisiti formali e sostanziali dell’appello stesso. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non erano idonei a essere discussi in quella sede, ponendo di fatto fine al percorso giudiziario.
La Natura Ripetitiva delle Argomentazioni
Uno dei motivi principali della decisione è stata la natura meramente ‘reiterativa’ delle doglianze. I ricorrenti, secondo la Corte, non hanno fatto altro che riproporre le stesse questioni e le stesse critiche già esaminate e respinte, con argomentazioni corrette, dalla Corte d’Appello. Questo tentativo di ottenere una terza valutazione degli stessi punti è contrario alla funzione della Cassazione, che non è un ‘terzo grado’ di giudizio sul fatto.
Il Divieto di Rivalutazione dei Fatti
Il cuore della decisione risiede in un principio fondamentale della procedura penale: la Corte di Cassazione è giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente, non riesaminare le prove (testimonianze, documenti, etc.) per decidere se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro. I ricorrenti, invece, cercavano proprio questo: una rivalutazione degli elementi di fatto, mascherata da critica alla motivazione. Questo tipo di richiesta è, per definizione, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua scelta sottolineando come gli imputati avessero formulato doglianze che erano una semplice ripetizione di quelle già adeguatamente vagliate e respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorso si trasformava in una mera sollecitazione a riconsiderare elementi fattuali, un’operazione preclusa alla Suprema Corte.
Inoltre, i giudici hanno affrontato un punto specifico sollevato dalla difesa: un presunto errore della Corte d’Appello nel citare un precedente penale inesistente. La Cassazione ha liquidato la questione come ‘irrilevante’. Anche se quell’errore fosse stato commesso, i giudici di merito avevano comunque fatto riferimento ad altri gravi precedenti penali, reali e documentati, che da soli erano sufficienti a giustificare sia la severità della pena sia il diniego di ulteriori benefici.
Conclusioni
La declaratoria di inammissibilità ha avuto conseguenze concrete e immediate per i ricorrenti. Oltre alla conferma definitiva della condanna, sono stati obbligati a pagare le spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale: il ricorso per Cassazione deve essere fondato su precise violazioni di legge o vizi logici della motivazione, non può essere un pretesto per tentare di ottenere un’ulteriore e non consentita revisione del merito della vicenda processuale.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, come nel caso esaminato, non solleva questioni di legittimità (cioè di corretta applicazione della legge), ma si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello (doglianze reiterative) o a chiedere una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Un errore della corte d’appello su un precedente penale può annullare la sentenza?
Non necessariamente. Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha ritenuto l’errore irrilevante perché i giudici di merito avevano comunque menzionato altri gravi precedenti penali, sufficienti a giustificare la loro decisione e a negare le richieste della difesa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44262 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44262 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a LOVERE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME NOME TRADATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Brescia riformava parzialmente, concedendo un beneficio, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale NOME erano stati condannati in relazione ai reati di cui agli artt. 56-640 e 368 cod. pen.;
che avverso tale sentenza hanno presentato ricorso gli imputati deducendo vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove, in specie di quella documentale, e alla affermazione della colpevolezza dei prevenuti; ragioni poi reiterate dall’RAGIONE_SOCIALE con successiva memoria difensiva, in particolare con riferimento alle doglianze attinenti al trattamento sanzioNOMErio;
ritenuto che i ricorsi siano inammissibili in quanto gli imputati hanno formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 16-17 provv. impugn.), che i ricorrenti hanno cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; irrilevante è l’errore nel richiamo ad un precedente penale inesistente, perché i giudici di merito avevano menzioNOME anche altri gravi precedenti penali di una certa gravità, ostativi all’accoglimento delle richieste difensive;
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/09/2023