Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando le Censure sui Fatti Vengono Respinte
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per il reato di evasione, chiarendo i confini invalicabili tra la valutazione dei fatti, riservata ai giudici di merito, e il controllo sulla corretta applicazione della legge, compito esclusivo della Suprema Corte. Questo provvedimento offre un’importante lezione sulle strategie difensive e sulle conseguenze di un ricorso che non rispetta tali limiti.
Il Caso in Analisi: un Appello per Evasione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione, confermata dalla Corte d’Appello. Non rassegnato alla decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basando le sue doglianze su una presunta errata valutazione delle prove da parte dei giudici di merito. In particolare, la difesa contestava sia la ricostruzione dei fatti sia la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero l’intenzionalità della condotta.
Limiti del Giudizio di Legittimità e il Ricorso Inammissibile
Il fulcro della decisione della Suprema Corte risiede nella natura del ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno evidenziato come le censure proposte non fossero dirette a denunciare una violazione di legge o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza impugnata. Al contrario, il ricorso si risolveva in un tentativo di ottenere un nuovo e diverso giudizio sui fatti, chiedendo alla Cassazione di riconsiderare le prove già ampiamente esaminate e valutate nei due gradi di merito.
La Corte ha specificato che tali censure, essendo ‘meramente riproduttive’ di doglianze già vagliate e motivatamente respinte, non sono consentite in sede di legittimità. Il ruolo della Cassazione non è quello di stabilire se la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito sia l’unica possibile, ma solo di verificare che essa sia sorretta da una motivazione coerente, logicamente corretta e giuridicamente fondata.
Le Motivazioni della Corte Suprema
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché le argomentazioni della Corte d’Appello erano state ‘giuridicamente corrette’, ‘puntuali’ e ‘coerenti’. La sentenza di secondo grado aveva fornito una spiegazione logica e adeguata, immune da ‘manifeste incongruenze’, disattendendo le argomentazioni difensive. Di fronte a una motivazione così solida, il tentativo di riproporre le stesse questioni davanti alla Cassazione si è rivelato un’iniziativa destinata al fallimento, poiché non ha individuato un vizio di legittimità, ma ha solo manifestato un dissenso rispetto alla valutazione del merito.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze pratiche. In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ha disposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria ha una duplice funzione: da un lato, sanziona l’abuso dello strumento processuale, dall’altro, funge da deterrente contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte non riguardavano violazioni di legge, ma miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione ma è riservata ai giudici di merito.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione secondo questa ordinanza?
Secondo l’ordinanza, il ruolo della Corte di Cassazione è quello di ‘giudice di legittimità’, il che significa che deve limitarsi a verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, senza poter riesaminare il merito della vicenda.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Come stabilito nel provvedimento in base all’art. 616 del codice di procedura penale, la persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30957 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30957 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 05/09/1993
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate- dirette a contestare valutazione probatoria sottesa al giudizio di responsabilità anche con riguardo alla sussistenz dell’elemento soggettivo dkriferire all’evasione ascritta al ricorrente, non sono consentite d legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttive di profili di . doglianz adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergen acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 6 Giugno 2025.