Ricorso inammissibile: quando la Cassazione chiarisce i limiti
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione richiede il rispetto di regole procedurali precise. Un recente provvedimento ha ribadito un principio fondamentale: non è possibile utilizzare questo strumento per chiedere una nuova valutazione dei fatti. Analizziamo questa ordinanza per comprendere meglio le ragioni che portano a una dichiarazione di ricorso inammissibile e le relative conseguenze economiche per il proponente.
Il caso in esame: un appello contro una condanna
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna della Corte d’Appello. L’imputato contestava la decisione dei giudici di secondo grado, sollevando diverse questioni relative alla sua colpevolezza. In particolare, il ricorso si concentrava sulla valutazione delle prove, sull’identificazione del colpevole e sulla mancata applicazione di una norma più favorevole prevista per i casi di lieve entità in materia di stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990).
La decisione della Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. La Suprema Corte non è entrata nel merito delle argomentazioni difensive, ma si è fermata a un esame preliminare, rilevando vizi che ne impedivano la trattazione.
I vizi del ricorso presentato
Secondo i giudici di legittimità, il ricorso era caratterizzato da una “confusa e disordinata tecnica espositiva”. Ma il difetto principale risiedeva altrove: i motivi presentati non erano consentiti dalla legge in sede di Cassazione. Essi avevano un carattere “confutativo”, ovvero si limitavano a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove già effettuate dal giudice di merito, proponendo una lettura alternativa. Questo tipo di doglianze è tipico dei giudizi di primo e secondo grado, ma non della Cassazione, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non ricostruire l’accaduto.
La riproposizione di motivi già respinti
La Corte ha inoltre sottolineato che le questioni sollevate (identificazione dell’imputato, valutazione del compendio probatorio e qualificazione giuridica del fatto) erano già state “adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito”. In pratica, il ricorrente ha tentato di ottenere dalla Cassazione un terzo giudizio sui fatti, scopo per il quale il ricorso di legittimità non è concepito.
Le conseguenze di un ricorso inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, in linea con un consolidato orientamento che trova fondamento in una pronuncia della Corte Costituzionale (n. 186 del 2000), ha disposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione è netta e si fonda sulla distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché riproponeva questioni di fatto, cercando di ottenere una nuova valutazione delle prove, compito che esula dalle attribuzioni della Suprema Corte. I motivi erano meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende deriva dalla constatazione che il ricorrente ha promosso il ricorso senza la dovuta diligenza, determinando colpevolmente la causa di inammissibilità e sprecando risorse giudiziarie.
Le conclusioni
Questa ordinanza serve da monito sulla necessità di formulare i ricorsi per Cassazione nel rigoroso rispetto dei limiti imposti dal codice di procedura. Non è possibile utilizzare questo strumento come un terzo grado di giudizio sul fatto. La proposizione di un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il proponente, tra cui il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso dello strumento processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava su motivi non consentiti in sede di legittimità. In particolare, le censure avevano carattere confutativo, erano versate in fatto e riproducevano questioni già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito.
Quali erano le principali argomentazioni del ricorrente?
Il ricorrente contestava la valutazione del compendio probatorio, l’identificazione della sua persona come autore del reato e la mancata qualificazione della condotta come fatto di lieve entità ai sensi della legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990).
Quali sono state le conseguenze economiche per chi ha presentato il ricorso?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42934 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42934 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LUCERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, in disparte ogni considerazione sulla confus e disordinata tecnica espositiva, riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legitti in quanto di carattere confutativo, versati in fatto e meramente riproduttivi di profili di ce (concernenti, in particolare, la valutazione del compendio probatorio, l’identificazi dell’imputato e la mancata qualificazione della condotta ai sensi dell’art.. 73 comma 5 d.P.R. n 309 del 1990), già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudic di merito (si vedano, in particolare, le pagine da 4 a 8 della sentenza impugnata);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023