Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce i limiti del proprio giudizio
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema del ricorso inammissibile, fornendo importanti chiarimenti sui confini del giudizio di legittimità. La decisione sottolinea come non sia possibile, in sede di Cassazione, rimettere in discussione valutazioni di merito effettuate dai giudici dei precedenti gradi di giudizio, qualora queste siano sorrette da una motivazione logica e coerente. Il caso riguardava un’impugnazione avverso una condanna per reati tributari, incentrata sull’entità della pena e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale trae origine da una condanna per il reato di indebita compensazione, previsto dall’art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000. La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto la continuazione tra il reato in esame e altri illeciti già giudicati in precedenza, rideterminando la pena complessiva in dieci anni e dieci mesi di reclusione, oltre a una multa. Nello specifico, l’aumento di pena per il reato posto in continuazione era stato fissato in sei mesi di reclusione.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa dell’imputato ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due principali motivi di doglianza:
1. Violazione dell’art. 81 del codice penale: Si contestava l’eccessività dell’aumento di pena di sei mesi applicato per il reato in continuazione, ritenendolo sproporzionato.
2. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: La difesa si doleva del diniego delle attenuanti, sostenendo che la Corte d’Appello non avesse valutato adeguatamente gli elementi a favore dell’imputato.
In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Suprema Corte una nuova valutazione su aspetti prettamente discrezionali, già ampiamente vagliati dai giudici di merito.
Le motivazioni della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza di entrambi i motivi. Gli Ermellini hanno chiarito, con una motivazione netta, i principi che regolano il loro sindacato.
In merito al primo motivo, relativo all’aumento di pena per la continuazione, la Corte ha osservato che la decisione dei giudici d’appello era fondata su un percorso argomentativo logico e privo di vizi. La Corte territoriale aveva infatti giustificato l’aumento di sei mesi evidenziando la notevole entità dell’imposta evasa, un criterio di valutazione del tutto legittimo. La Cassazione ha ribadito che la quantificazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se non in caso di motivazione assente, illogica o contraddittoria, vizi non riscontrati nel caso di specie.
Anche il secondo motivo, riguardante le attenuanti generiche, è stato giudicato manifestamente infondato. I giudici di appello avevano negato il beneficio sulla base della ‘negativa personalità dell’imputato’, desunta dai suoi precedenti penali, alcuni dei quali per reati di speciale gravità. La Suprema Corte ha confermato che tale valutazione è corretta e sufficientemente motivata, e che le argomentazioni della difesa rappresentavano soltanto una diversa interpretazione del merito, non ammissibile in Cassazione.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame è un’importante conferma del principio secondo cui il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito. La Corte di Cassazione non ha il compito di riesaminare i fatti o di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici delle fasi precedenti. Il suo ruolo è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Quando un ricorso si limita a contrapporre una propria valutazione a quella, motivata, del giudice di merito, senza evidenziare vizi di legittimità, il suo esito non può che essere una declaratoria di ricorso inammissibile. Per il ricorrente, ciò comporta non solo la condanna al pagamento delle spese processuali, ma anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con motivi palesemente privi di fondamento.
Quando è possibile contestare in Cassazione l’aumento di pena per la continuazione?
La quantificazione dell’aumento di pena per il reato continuato è una valutazione discrezionale del giudice di merito. Può essere contestata in Cassazione solo se la motivazione della sentenza impugnata risulta manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente, ma non per un semplice disaccordo sull’entità della pena stabilita.
Perché il diniego delle attenuanti generiche può portare a un ricorso inammissibile?
Il diniego delle attenuanti generiche è inammissibile in Cassazione se il giudice di merito ha fornito una motivazione logica per la sua decisione, come basarsi sui precedenti penali e sulla personalità negativa dell’imputato. Proporre argomenti che costituiscono una mera rilettura degli elementi di merito, già vagliati, rende il ricorso manifestamente infondato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
A norma dell’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, equitativamente fissata dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2741 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2741 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PISA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Milano del 27 febbrai che, in parziale riforma della resa dal Tribunale di Milano il 13 dicembre 2023, previa declaratoria di non doversi procedere per prescrizione in relazione all’annualità 201 riconoscimento della continuazione esterna con i reati già giudicati con la sentenza eme Corte di appello di Milano in data 9 marzo 2022, ha ridetermiNOME in mesi 6 di reclu maggior pena in aumento a carico di NOME COGNOME, ritenuto colpevole in questa sed reato di cui all’art. 10 quater, comma 2, del d. Igs. n. 74 del 2000, così irrogando al medesim la pena complessiva di anni 10, mesi 10 di reclusione ed euro 8.600 di multa.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione dell’art. e l’eccessività dell’aumento per il reato posto in continuazione, è manifestamente i dovendosi escludere vizi di legittimità rispetto al percorso argomentativo della Corte d che, nel fissare in mesi 6 la misura dell’aumento, ha rimarcato l’entità dell’imposta e
Osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa sì duole del diniego delle generiche, è anch’esso manifestamente infondato, avendo i giudici di appello sottoli senso ostativo la negativa personalità dell’imputato, per come rilevata dai suoi preceden anche per reati di speciale gravità (cfr. pag. 32 della decisione della Corte di appello
Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti va merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevat declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in fav della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19 settembre 2025.