Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34934 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34934 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo del ricorso, con cui la difesa deduce la nullità della sentenza di appello per omessa citazione dell’imputato detenuto, è manifestamente infondato “in fatto” risultando, dagli atti, l’avvenuta notifica del decreto di citazione tramite l’ufficio matricola del carcere per l’udienza del 19.1.2024 celebrata in forma cartolare con conseguente irrilevanza dello stato detentivo dell’imputato;
ritenuto che il reato, alla data in cui era stato definito il giudizio di appello, non era affatto prescritto avendo la difesa omesso di considerare un anno complessivo di sospensione del corso della prescrizione, come segnalato nella stessa sentenza qui impugnata (cfr., pag. 1) di cui il ricorso non ha tenuto alcun conto;
rilevato che il terzo motivo del ricorso è manifestamente infondato alla luce della motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto la contestata aggravante della minorata difesa in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr., Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, COGNOME, Rv. 269893 – 01; Sez. 5 , n. 19265 del 21/02/2019, COGNOME, Rv. 275918 – 01) e di una ricostruzione in fatto non suscettibile di essere qui ridiscussa;
ritenuto che il quarto motivo del ricorso è manifestamente infondato alla luce della pur sintetica motivazione con cui la Corte territoriale ha sorretto la propria decisione, essendo appena il caso di ribadire che se è vero che l’imputato non può essere penalizzato, con il diniego delle circostanze attenuanti generiche, a causa della scelta (legittima) di non presentarsi al processo e, quindi, di difendersi anche in maniera decisa e persino puntigliosa dalle accuse che gli vengano mosse; è anche vero che altrettanto legittima è la decisione che abbia tenuto conto di questa condotta che, valutata unitamente alla mancanza di altri elemento positivamente valutabili, ritenga di non poter ricavare alcun elemento favorevole per la concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr., sul punto, Cass. Pen., 2, 21.4.2017 n. 28.388, COGNOME).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 luglio 2024
Il Consigliere este
Il Presidente