Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale rispettare requisiti di forma e sostanza molto stringenti. Un ricorso inammissibile non solo impedisce l’esame del merito della questione, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Suprema Corte offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi e gli errori procedurali possano portare a tale esito, specialmente in un complesso caso di reati fallimentari.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un’imprenditrice condannata in primo grado per bancarotta fraudolenta preferenziale e aggravamento del dissesto. La Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la sentenza: pur confermando la responsabilità penale per la maggior parte delle accuse, aveva assolto l’imputata per un pagamento specifico di modesta entità e, riconoscendo le attenuanti generiche, aveva ridotto la pena a otto mesi di reclusione.
Non soddisfatta della decisione, l’imprenditrice ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, basandolo su tre motivi principali.
I Motivi del Ricorso e le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La difesa ha contestato la sentenza d’appello sotto diversi profili, ma la Cassazione ha ritenuto l’intero ricorso inammissibile. Vediamo perché:
Genericità dei Primi Due Motivi
I primi due motivi di ricorso contestavano la responsabilità dell’imputata per i reati di bancarotta. Tuttavia, la Corte ha osservato che tali motivi non facevano altro che riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. La sentenza di secondo grado aveva già fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta per confermare la colpevolezza, confutando punto per punto le tesi difensive.
La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il giudizio di legittimità non è un “terzo grado” di merito. La Suprema Corte non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici precedenti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Un ricorso che si limita a ripetere argomenti già vagliati, senza individuare un preciso vizio di legge o un’illogicità manifesta nella sentenza impugnata, è considerato generico e, quindi, inammissibile.
Irregolarità Procedurale del Terzo Motivo
Il terzo motivo di ricorso sollevava la questione della possibile applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, relativo alla particolare tenuità del fatto. Anche questa censura è stata dichiarata inammissibile, ma per una ragione puramente procedurale. La legge (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) stabilisce che non si possono presentare in Cassazione motivi che non siano già stati sollevati in appello. Poiché la difesa non aveva chiesto l’applicazione della causa di non punibilità nel precedente grado di giudizio, le era preclusa la possibilità di farlo per la prima volta davanti alla Suprema Corte.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su principi consolidati della procedura penale. La funzione della Corte di Cassazione è quella di garantire l’uniforme interpretazione della legge e non di ricostruire i fatti. Per questo, i motivi di ricorso devono essere specifici e non possono limitarsi a una generica critica della sentenza precedente. Essi devono indicare con precisione il vizio di legge o di motivazione che si intende denunciare, confrontandosi direttamente con le argomentazioni del giudice d’appello.
Inoltre, il principio della devoluzione impone che le questioni vengano affrontate gradualmente nei diversi gradi di giudizio. Introdurre una nuova doglianza per la prima volta in Cassazione mina la struttura del processo e viene sanzionato con l’inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di redigere un ricorso per cassazione con estrema perizia tecnica. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione d’appello; è necessario articolare critiche precise, pertinenti e proceduralmente corrette. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se manca dei requisiti previsti dalla legge. Nel caso specifico, ciò è avvenuto perché i motivi erano generici, cioè riproponevano argomentazioni già respinte in appello senza individuare vizi specifici, e perché una delle censure non era stata sollevata nel precedente grado di giudizio.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici’?
Significa che non indicano in modo specifico e chiaro le violazioni di legge o i difetti di motivazione della sentenza impugnata. Si limitano a ripetere le stesse tesi difensive già esaminate e respinte dal giudice precedente, senza un confronto critico con il suo ragionamento, trasformando il ricorso in un tentativo di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, cosa non consentita in Cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La conseguenza principale è che la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questa vicenda è stata quantificata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31513 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31513 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PISTOIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputata COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza cui la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sente primo grado, ha assolto la stessa dal reato di cui al capo C) (banca fraudolenta preferenziale continuata), limitatamente al pagamento del somma di euro 2.900,00 e, riconosciute le circostanze attenuan generiche ritenute prevalenti sulla contestata aggravante, ridetermiNOME la pena in mesi otto di reclusione, riducendo la durata pene accessorie fallimentari; ha confermato nel resto;
Ritenuto che il primo motivo ed il secondo motivo dì ricorso, c contestano violazione di legge e vizio di motivazione in relazi all’affermata responsabilità dell’imputata in relazione al reato di capo A) (artt. 224 comma 1 n. 1 e 217 comma 1 n. 4 I.f.) e (bancarotta preferenziale per la somma di euro 1.729,31), sono generi perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni g discusse e ritenute infondate, con argomenti congrui e n manifestamente illogici, dal giudice del gravame, e, pertanto, specifici; ed inoltre non sono consentiti dalla legge in sede di legi perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fa mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giud merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridi esplicitato le ragioni dei suo convincimento (si vedano, in partico pagg. 6 -8 della sentenza impugnata che ha già elencato le varie ragi che militano per la sussistenza del reato di aggravamento del dissesto sotto il profilo oggettivo che soggettivo, e quelle che dimostra configurazione del reato di bancarotta preferenziale, confutando già quella sede gli argomenti difensivi qui riproposti, anche riguardo al p della delibera del 2015 del presunto ripianamento, e alla lesione dell con dicio relativamente alla restituzione della somma di cui al capo C)
Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta violazione legge in relazione all’art. 131-bis cod. pen., non è consentito in s
legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedo come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evin dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata vedano pag. 5 – 7 della sentenza impugnata), oltre che dall’att appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 maggio 2024.