Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Mette un Punto Fermo
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’analisi puntuale dei motivi che possono condurre a un ricorso inammissibile, fornendo importanti chiarimenti su questioni procedurali e sostanziali. Attraverso la disamina di tre specifici motivi di ricorso, la Suprema Corte ribadisce principi consolidati in materia di rinnovazione dell’istruttoria in appello, calcolo della prescrizione in presenza di recidiva e limiti alla proposizione di nuove eccezioni in sede di legittimità. Questo provvedimento rappresenta un vademecum essenziale per comprendere i paletti procedurali che non possono essere superati.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato era stato condannato nei gradi di merito, sulla base di prove che includevano il rinvenimento di materiale di provenienza delittuosa e moduli assicurativi in bianco all’interno di un capannone nella sua disponibilità. L’imputato decideva di ricorrere per Cassazione, affidando la sua difesa a tre distinti motivi.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato e rigettato tutti i motivi, dichiarando il ricorso nel suo complesso inammissibile. Analizziamo nel dettaglio le argomentazioni della difesa e le ragioni della decisione dei giudici.
La Richiesta di Nuove Prove in Appello: Un’Eccezione, non la Regola
Il primo motivo lamentava il rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. La Corte ha ritenuto tale motivo manifestamente infondato, ricordando che, nel giudizio di appello, vige una presunzione di completezza dell’istruttoria svolta in primo grado. La rinnovazione è un istituto di carattere eccezionale, attivabile solo quando il giudice ritenga, nella sua piena discrezionalità, di non poter decidere sulla base degli atti già acquisiti. Nel caso di specie, le prove a carico erano state considerate sufficienti e chiare.
Calcolo della Prescrizione e un ricorso inammissibile
Con il secondo motivo, il ricorrente sosteneva l’avvenuta prescrizione del reato. Anche questa doglianza è stata giudicata infondata. La Corte ha precisato che, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, si deve sempre tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza. Ciò è valido a prescindere dal fatto che, nel bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti, la recidiva sia stata considerata subvalente o equivalente. L’orientamento giurisprudenziale sul punto è consolidato e non lascia spazio a interpretazioni difformi.
La “Particolare Tenuità del Fatto”: una questione non sollevata in Appello
Il terzo motivo si fondava sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). La Corte ha dichiarato questo motivo inammissibile per una ragione puramente procedurale: la questione non era stata sollevata come specifico motivo nel precedente grado di appello. La legge processuale (art. 606, comma 3, c.p.p.) impedisce di dedurre per la prima volta in Cassazione questioni che non siano state oggetto del giudizio di secondo grado, a meno che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado. In questo caso, inoltre, il giudice di merito non ha alcun obbligo di pronunciarsi d’ufficio sulla tenuità del fatto in assenza di una specifica richiesta di parte.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione della Cassazione si fonda su principi procedurali e sostanziali ben radicati. In primo luogo, viene riaffermata la natura eccezionale della rinnovazione probatoria in appello, a salvaguardia del principio di efficienza processuale. In secondo luogo, viene chiarito in modo inequivocabile che la recidiva, una volta ritenuta dal giudice, spiega i suoi effetti sul termine di prescrizione indipendentemente dal suo ruolo nel bilanciamento con le attenuanti. Infine, la Corte sottolinea il rigore del principio devolutivo dell’appello, che cristallizza il perimetro delle questioni esaminabili dal giudice superiore, impedendo “sorprese” processuali e garantendo la corretta progressione del giudizio.
Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
L’ordinanza rappresenta un monito sull’importanza di una strategia difensiva attenta e completa sin dai primi gradi di giudizio. Ogni eccezione e richiesta deve essere tempestivamente formulata, poiché le preclusioni processuali, in particolare nel giudizio di legittimità, sono rigorose. La dichiarazione di un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie. Pertanto, la conoscenza approfondita non solo del diritto sostanziale, ma anche delle norme procedurali, si conferma un requisito imprescindibile per una difesa efficace.
È sempre possibile chiedere nuove prove nel processo d’appello?
No, la rinnovazione dell’istruttoria è un istituto eccezionale. Vi si può ricorrere solo se il giudice, a sua discrezione, ritiene di non poter decidere sulla base degli atti esistenti, data la presunzione di completezza dell’istruttoria di primo grado.
La recidiva influisce sul calcolo della prescrizione anche se viene considerata meno grave di altre circostanze?
Sì. Ai fini del calcolo della prescrizione, si deve tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, anche se nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti è stata considerata subvalente o equivalente ad esse.
Si può sollevare per la prima volta in Cassazione la questione della “particolare tenuità del fatto”?
No, la questione non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione se la norma (art. 131-bis c.p.) era già in vigore al momento della sentenza d’appello e non era stata sollevata come specifico motivo nel gravame.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22405 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22405 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato a Foggia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2023 della Corte d’appello di Bari
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazion dell’istruttoria dibattimentale, è manifestamente infondato poiché palesemente smentito dagli atti processuali (si vedano, in particolare, le pagg. 2 e 3 sulle evidenze probatorie, quali il rinvenimento del materiale di provenienza delittuosa e dei moduli assicurativi in bianco all’interno del capannone chiuso e nella disponibilità del prevenuto);
che la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa l presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente
infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con l’art. 69, quarto comma, cod. pen. e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente o equivalente (Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018 dep. 28/01/2019, Amico, Rv. 274899 – 01) sicché, nella specie, il reato non risulta essersi prescritto alla data della sentenza impugnata;
osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura l’omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello e, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il suddetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difel:to di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021-10/02/2022, Polillo, Rv. 28277301);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 16 aprile 2024.