Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Mette un Punto Fermo
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una terza occasione per ridiscutere i fatti. È un controllo di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile viene respinto, sottolineando l’importanza di formulare critiche specifiche e non meramente ripetitive. Vediamo insieme cosa è successo.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che confermava la responsabilità penale di un individuo. L’imputato, non soddisfatto della decisione, decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione. Il suo ricorso si basava su un unico motivo: la contestazione della mancata riqualificazione del reato nella sua forma di “lieve entità”, prevista dall’articolo 648, comma 4, del codice penale. Secondo la difesa, la Corte d’Appello aveva errato nell’applicare la legge penale e la sua motivazione era carente e illogica su questo punto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il caso, ha emesso un’ordinanza perentoria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, non solo la condanna precedente è diventata definitiva, ma il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione evidenzia come l’accesso alla Suprema Corte sia soggetto a regole procedurali rigorose.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La Corte ha spiegato in modo molto chiaro perché il ricorso non superava la soglia di ammissibilità. Il punto cruciale era la natura stessa delle argomentazioni presentate. I giudici hanno rilevato che il motivo di ricorso non faceva altro che riproporre le stesse censure già ampiamente esaminate e respinte con argomenti giuridici corretti dalla Corte d’Appello.
In altre parole, l’appellante si è limitato a ripetere le sue ragioni, senza però formulare una critica specifica e puntuale contro le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Un ricorso per Cassazione, per essere ammissibile, deve “dialogare” con la decisione che contesta, evidenziandone i presunti vizi di legittimità (errori nell’applicazione della legge o vizi logici della motivazione) e non può essere una semplice riedizione di argomenti già disattesi. La mancanza di questa analisi critica ha reso il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di merito. Non si possono riproporre le stesse questioni di fatto sperando in una diversa valutazione. È necessario, invece, individuare precisi errori di diritto commessi dal giudice precedente e argomentarli in modo specifico. Chi intende presentare un ricorso deve quindi essere consapevole che la mera ripetizione di doglianze già respinte non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. La decisione serve da monito: l’accesso alla giustizia di legittimità richiede rigore e specificità.
Perché un ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era meramente riproduttivo di motivi già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza contenere una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “riproduttivo di profili di censura già vagliati”?
Significa che l’argomentazione presentata nel ricorso si limita a ripetere le stesse obiezioni e critiche che erano già state sollevate e giudicate infondate nel precedente grado di giudizio, senza aggiungere nuovi e specifici elementi di critica contro la logica giuridica della sentenza che si sta contestando.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende, oltre alla conferma definitiva della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19028 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19028 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’erronea applicazione dell legge penale nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità de motivazione in relazione alla richiesta di riqualificazione del reato nei termini fattispecie di lieve entità di cui all’art. 648, comma 4, cod. pen., non sup soglia di ammissiblità poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatame vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di me perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 2 della sent impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 19/03/2024
Il Consigliere Estensore