Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione non Supera il Vaglio
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una porta aperta a qualsiasi tipo di doglianza. L’ordinanza in esame ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga respinto quando non rispetta i rigidi paletti imposti dalla legge. In questo caso, tre imputati, condannati per furto, hanno visto le loro istanze rigettate per motivi di genericità, per la richiesta di una nuova valutazione delle prove e per l’infondatezza della richiesta di attenuanti.
I Fatti del Processo: Dal Furto alla Condanna
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Milano, che aveva confermato la responsabilità penale di tre individui per un reato riqualificato come furto ai sensi dell’art. 624 del codice penale, in particolare per l’indebito utilizzo di un bancomat. Gli imputati, non accettando la condanna, hanno deciso di proporre ricorso per Cassazione, basandolo su tre motivi principali che, tuttavia, non hanno convinto i giudici di legittimità.
I Motivi del Ricorso e la Dichiarazione di Inammissibilità
La Corte di Cassazione ha analizzato i tre motivi di ricorso presentati, ritenendoli tutti, per ragioni diverse, non meritevoli di accoglimento.
Il Primo Motivo: Genericità e Mancato Confronto
Il primo motivo, comune a tutti e tre i ricorrenti, lamentava un vizio di motivazione e un’errata applicazione di alcune norme di legge. La Corte ha liquidato questa doglianza come ‘del tutto aspecifica’. In altre parole, i ricorrenti non si sono confrontati con le argomentazioni della sentenza impugnata, ma si sono limitati a riproporre le loro tesi in modo generico, senza indicare dove e perché i giudici d’appello avrebbero sbagliato.
Il Secondo Motivo: Il Divieto di Rilettura dei Fatti
Il secondo motivo, proposto solo da uno degli imputati, mirava a una ‘rilettura dei dati probatori’. Questo è un errore classico nei ricorsi in Cassazione. La Suprema Corte, infatti, non è un ‘terzo grado di merito’; non può riesaminare le prove (testimonianze, documenti, etc.) per decidere se i fatti si siano svolti diversamente. Il suo compito è solo quello di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Chiedere una nuova valutazione delle prove è una richiesta inammissibile.
Il Terzo Motivo: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Infine, il terzo motivo contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Anche questo è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: il giudice di merito non è obbligato a prendere in esame tutti gli elementi potenzialmente a favore dell’imputato, ma è sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi per negare il beneficio. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano evidenziato la totale assenza di riparazione del danno e di qualsiasi segno di pentimento (resipiscenza).
Le Motivazioni: Perché il ricorso è inammissibile
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha agito in piena coerenza con il suo ruolo di giudice di legittimità. La decisione si fonda su principi cardine della procedura penale. In primo luogo, un ricorso non può essere un atto generico, ma deve contenere una critica specifica e argomentata della decisione impugnata. In secondo luogo, non si può pretendere che la Cassazione si trasformi in un giudice di merito, rivalutando le prove già vagliate nei precedenti gradi di giudizio. La sua funzione è di controllare la logica e la coerenza della motivazione, non di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di appello. Infine, per quanto riguarda le attenuanti generiche, la decisione del giudice di merito è ampiamente discrezionale e censurabile in Cassazione solo se la motivazione è palesemente illogica o contraddittoria, cosa che non è avvenuta in questo caso, dato che il diniego era fondato su elementi concreti come la mancanza di pentimento e di risarcimento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un messaggio importante per chiunque intenda affrontare il giudizio di Cassazione. È fondamentale che il ricorso sia redatto con estremo rigore tecnico, evitando di presentare motivi generici o che implichino una nuova valutazione dei fatti. La decisione conferma che l’assenza di segnali positivi post-reato, come la riparazione del danno o la resipiscenza, può legittimamente fondare il diniego delle attenuanti generiche. Per gli imputati, la dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, rendendo il tentativo di ricorso un’ulteriore spesa senza alcun beneficio.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti richiesti dalla legge. Nel caso specifico, i motivi erano: 1) generici e non specificamente critici verso la sentenza d’appello; 2) miravano a una rilettura delle prove, attività preclusa alla Corte di Cassazione; 3) manifestamente infondati, come nel caso delle attenuanti generiche.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove del processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, senza poter entrare in una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
Su quali basi il giudice può negare le circostanze attenuanti generiche?
Il giudice può negare le attenuanti generiche motivando la sua decisione sulla base di elementi ritenuti decisivi. Come stabilito in questa ordinanza, è sufficiente fare riferimento all’assenza di elementi positivi, come la mancanza di qualsiasi forma di riparazione del danno o di segni di sincero pentimento (resipiscenza) da parte dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11431 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11431 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA
IMPERIALE NOME NOME NOME MARSALA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME; ritenuto che il primo motivo di ricorso l’,.comune a tutti i ricorrenti), con cui s deduce il vizio di motivazione e l’erronea applicazione degli artt. 648 cod. pen. e 55, comma 9, d. Igs. n. 231/2007 è del tutto aspecifico, posto che non si confronta con la motivazione del provvedimento impugNOME, che ha confermato la riqualificazione dell’originaria imputazione in quella di cui all’art. 624 cod. pen già effettuata in primo grado ed ha dato puntualmente conto delle prove a carico degli imputati in relazione all’indebito utilizzo del bancomat;
considerato che il secondo motivo, relativo al solo COGNOME, in ordine alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per entrambi i delitti contestati, prospettando una rilettura dei dati probatori, no è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già proposte in appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità degli imputati e della diversa qualificazione del reato di cui al capo a) come inizialmente contestato (si vedano, in particolare, pagg. 4-5);
considerato che il terzo motivo di ricorso (comune a tutti i ricorrenti), con cui si deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti deci o rilevanti nonché all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (sul punto la sentenza di primo grado – che, i presenza di una doppia conforme, va letta congiuntamente a quella di secondo grado – ha evidenziato la mancanza di qualsiasi forma di riparazione del danno e l’assenza di qualsiasi segno di resipiscenza);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 6 febbraio 2024.