Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11418 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11418 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CHIARI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo cui è affidato il ricorso non è consentito, atteso che in tema di “patteggiamento in appello” come reintrodotto ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., in quanto, in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità (come appunto è avvenuto nel caso di specie), la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimis i , Sezione 4, n. 52803 del 14/9/2018, COGNOME, Rv. 274522 – 01);
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che, con riferimento al primo motivo di ricorso, il dedotto travisamento in ogni caso non sarebbe decisivo nella ricostruzione della posizione dell’imputato e della tenuta degli elementi individualizzanti allo stesso riferiti dal Corte territoriale nell’ambito di un’ipotesi di concorso plurimo di persone nel reato, tenuto conto che il compendio probatorio è costituito dalle dichiarazioni della persona offesa COGNOME COGNOME, precise ed inequivoche in ordine al ruolo svolto dall’COGNOME;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza impugnata per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivarne il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficie che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, nonché all’assenza d elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazio (si veda, in proposito, pag. 16 della sentenza, in cui la Corte territoriale evidenzia il ruolo di primo piano ricoperto dall’NOME nella vicenda delittuosa per cui si procede);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 febbraio 2024.