Ricorso Inammissibile in Cassazione: Perché Ripetere i Motivi Non Serve
Quando si arriva davanti alla Corte di Cassazione, il più alto grado di giudizio, le regole del gioco cambiano. Non si tratta di un terzo processo per riesaminare i fatti, ma di un controllo sulla corretta applicazione della legge. Una recente ordinanza ha ribadito un principio fondamentale: presentare un ricorso inammissibile, basato sulla semplice ripetizione di argomenti già bocciati in appello, è una strategia destinata a fallire. Analizziamo insieme questo caso per capire perché.
I Fatti del Caso e il Ricorso in Appello
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di ricettazione emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenuto colpevole, decideva di non arrendersi e di portare la sua causa davanti alla Suprema Corte di Cassazione. Il suo obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di condanna, basando il suo ricorso su due principali critiche alla decisione dei giudici di secondo grado.
I Motivi del Ricorso: Una Critica alla Motivazione
Il ricorrente lamentava principalmente due vizi di motivazione nella sentenza impugnata:
1. L’elemento soggettivo della ricettazione: Secondo la difesa, la Corte d’Appello non avrebbe motivato in modo adeguato la sussistenza della consapevolezza, da parte dell’imputato, della provenienza illecita dei beni.
2. La recidiva: Si contestava il modo in cui i giudici avevano valutato la recidiva, ovvero la condizione di chi commette un nuovo reato dopo una precedente condanna.
Tuttavia, come vedremo, la forma e la sostanza di queste lamentele si sono rivelate il punto debole dell’intera strategia difensiva.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello precedente, quello dei requisiti di ammissibilità del ricorso stesso. La conseguenza è stata netta: non solo la condanna è diventata definitiva, ma l’imputato è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nella spiegazione del perché i motivi presentati fossero inaccettabili.
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo al vizio di motivazione sulla ricettazione, la Corte lo ha definito come una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già presentati e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello. In altre parole, la difesa non ha formulato una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza di secondo grado, ma si è limitata a riproporre le stesse identiche tesi. Un ricorso in Cassazione deve invece attaccare i punti specifici del ragionamento del giudice precedente, evidenziandone le presunte falle logiche o giuridiche. Un motivo così generico e ripetitivo viene considerato solo ‘apparente’ e, quindi, inammissibile.
Sul secondo motivo, relativo alla recidiva, la Corte ha rilevato che la doglianza non era consentita dalla legge in sede di legittimità. Ad ogni modo, ha aggiunto che era anche ‘manifestamente infondato’, poiché la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione congrua e logica sul bilanciamento tra le attenuanti e la recidiva, esercitando correttamente il proprio potere discrezionale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale per chiunque intenda affrontare il giudizio di Cassazione. Il ricorso per legittimità non è una terza occasione per discutere i fatti o per riproporre le stesse linee difensive. È un rimedio straordinario che richiede motivi specifici, pertinenti e critici nei confronti della sentenza impugnata. Limitarsi a ripetere quanto già detto equivale a presentare un atto privo della sua funzione tipica, con la quasi certezza di vederlo dichiarato ricorso inammissibile e di incorrere in ulteriori sanzioni economiche. La specificità e la pertinenza delle critiche sono, dunque, i pilastri indispensabili per un efficace ricorso alla Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati erano una mera e pedissequa ripetizione di quelli già dedotti e respinti in appello, risultando quindi non specifici ma soltanto apparenti e non assolvendo alla funzione di una critica argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “non specifico”?
Secondo la Corte, un motivo è non specifico quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni del grado di giudizio precedente senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza che si intende impugnare.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10011 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10011 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione all’elemento soggettivo del delitto di ricettazione ascritto all’imputato, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano pagg. 5-6 della sent. impugnata, ove si sottolinea la sussistenza del delitto di ricettazione in tutti i suoi elemen costituivi);
rilevato che il secondo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione alla contestata recidiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità;
che, ciò nondimeno, è altresì manifestamente infondato a fronte di congrua motivazione con la quale la Corte d’appello ha effettuato il giudizio di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva (si veda pag. 7 della sentenza impugnata);
osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 gennaio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente