Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi non Bastano alla Cassazione
Nel sistema giudiziario italiano, l’accesso alla Corte di Cassazione non è automatico ma soggetto a rigidi requisiti. Una recente ordinanza della Suprema Corte offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga respinto quando i motivi presentati non superano il vaglio di legittimità. Questo caso evidenzia due errori comuni che gli avvocati devono evitare: tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove e presentare doglianze generiche sulla pena.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bologna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e lesioni personali (art. 582 c.p.). L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione basandosi su due argomentazioni principali. In primo luogo, ha contestato la mancata applicazione della causa di giustificazione prevista dall’art. 393-bis del codice penale, che scusa la reazione a un atto arbitrario del pubblico ufficiale. In secondo luogo, ha lamentato l’eccessività della pena inflitta, sostenendo che la motivazione della Corte territoriale fosse carente.
L’Analisi della Corte: Limiti al Ricorso
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. L’ordinanza si sofferma sui limiti intrinseci del giudizio di legittimità, che non è una terza istanza di merito dove si possono riesaminare i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
La Rivalutazione delle Prove: Un Errore da Evitare
Sul primo punto, la Corte ha osservato che la doglianza dell’imputato si risolveva, in realtà, in una richiesta di rivalutazione delle prove. La Corte d’Appello aveva già analizzato in modo esauriente e logico gli elementi probatori, spiegando perché la condotta dell’imputato non potesse rientrare nella causa di giustificazione. Tentare di rimettere in discussione tale valutazione davanti alla Cassazione è un’operazione non consentita. La Suprema Corte può solo verificare se il ragionamento del giudice di merito è viziato da illogicità manifesta, cosa che in questo caso è stata esclusa.
La Genericità del Motivo sulla Pena
Anche il secondo motivo, relativo all’eccessività della sanzione, è stato respinto. La Cassazione lo ha qualificato come ‘generico’ e ‘privo di specificità’. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica, coerente e puntuale, spiegando la congruità della pena in relazione alla gravità della condotta e all’aumento per la continuazione con il reato di lesioni. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di critiche astratte che non si confrontano specificamente con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
La Decisione sulle Spese della Parte Civile
Un aspetto interessante dell’ordinanza riguarda la parte civile. Il suo difensore aveva richiesto la liquidazione delle spese legali sostenute in Cassazione. La Corte ha rigettato la richiesta, richiamando un principio consolidato. Affinché le spese siano liquidate, la parte civile deve svolgere un’attività concreta diretta a contrastare la pretesa avversaria. Nel contesto di un procedimento in cui il ricorso è già palesemente inammissibile, il semplice deposito di una memoria non è ritenuto sufficiente a giustificare la condanna dell’imputato al pagamento delle spese civili.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su principi cardine della procedura penale. In primo luogo, il giudizio di Cassazione è un controllo di legittimità, non un terzo grado di giudizio sul fatto. Le censure che mirano a una diversa lettura del quadro probatorio sono per loro natura inammissibili. In secondo luogo, i motivi di ricorso devono essere specifici e non generici; devono cioè individuare con precisione il vizio della sentenza impugnata e confrontarsi criticamente con le ragioni esposte dal giudice precedente. La Corte ha ritenuto che entrambi i motivi del ricorrente violassero questi principi, portando inevitabilmente a una dichiarazione di ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
La decisione in esame ribadisce che la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’elevata perizia tecnica. Non è sufficiente dissentire dalla decisione di merito; è necessario articolare censure che rientrino nei ristretti limiti del sindacato di legittimità. L’esito del caso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, serve da monito sulla serietà e sui costi di un’impugnazione infondata. La pronuncia chiarisce inoltre la posizione della parte civile, le cui richieste economiche sono subordinate all’effettivo svolgimento di un’attività difensiva funzionale in quella specifica fase processuale.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il primo motivo mirava a una non consentita rivalutazione delle prove già esaminate logicamente dalla Corte d’Appello, mentre il secondo motivo, relativo alla pena, è stato ritenuto generico e privo di specificità.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti.
Perché è stata respinta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile?
La richiesta è stata respinta perché, in un procedimento con un ricorso già palesemente inammissibile, il solo deposito di una memoria da parte del difensore della parte civile non è considerato un’attività sufficiente a contrastare la pretesa avversaria e a tutelare i propri interessi risarcitori, e quindi non giustifica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35303 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35303 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 16093/25 NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt. 337, 582 cod. pen. e altro);
Esaminati i motivi di ricorso nonché le conclusioni della parte civile;
Considerato che il primo motivo si risolve in una rivalutazione delle fonti di prova che il provvedimento impugnato ha sviluppato con argomentazioni connotate da lineare e coerente logicità, sulla base dell’esauriente disamina dei dati probatori in ordine all’omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all’art. 393-bis cod. pen. con particolare riguardo alle modalità della condotta tenuta dall’imputato (vedi pag. 7 della sentenza impugnata);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, concernente il vizio di motivazione in ordine all’eccessività del trattamento sanzionatorio, si palesa generico oltre che privo di specificità alla luce della motivazione della Corte d’appello logica, coerente e puntuale quale si evince dal provvedimento impugnato, che ha evidenziato la congruità della pena, computata tenuto conto della gravità della condotta e dell’aumento previsto per la continuazione con il reato di cui all’art. 582 cod. pen. (v. p. 7 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Ritenuto che non può accogliersi la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal difensore della parte civile, poiché essa è dovuta purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, connotazione questa non attribuibile a memoria depositata nell’ambito della già rilevata procedura di inammissibilità del ricorso (Sez. 7, ord. n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/09/2025