Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello
Quando si arriva dinanzi alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere che non si tratta di un terzo grado di giudizio dove ridiscutere i fatti. La Corte ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento ha ribadito con forza questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano una mera ripetizione di argomentazioni già respinte in appello. Questo caso offre spunti cruciali sui requisiti di specificità che un ricorso deve avere per superare il vaglio di ammissibilità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Lecce. L’imputato era stato condannato per vari reati, tra cui la ricettazione di una motocicletta. L’appellante ha sollevato quattro distinti motivi di ricorso, contestando la propria responsabilità, la valutazione sulla necessità del titolo di guida, la mancata concessione delle attenuanti generiche e la sussistenza della recidiva.
L’Analisi della Corte di Cassazione: i Motivi del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato ciascun motivo, concludendo per l’inammissibilità dell’intero ricorso. L’analisi della Corte si è concentrata non sul merito delle questioni, ma sulla loro formulazione, evidenziando difetti strutturali che ne impedivano la trattazione.
Primo e Secondo Motivo: La Pedissequa Reiterazione degli Argomenti
I primi due motivi, relativi alla responsabilità per il reato di ricettazione e a un presunto errore sulla necessità del titolo di guida, sono stati giudicati inammissibili perché si risolvevano in una ‘pedissequa reiterazione’ di quanto già dedotto e puntualmente respinto dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha sottolineato che un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata. Riproporre le stesse difese senza confrontarsi con le motivazioni del giudice d’appello equivale a un ricorso solo apparente e non specifico. La Corte d’Appello, infatti, aveva chiarito in modo esauriente sia perché l’imputato non aveva fornito una giustificazione verosimile del possesso del veicolo, sia perché l’errore sul titolo di guida era un irrilevante errore di diritto e non un errore di fatto scusabile.
Terzo e Quarto Motivo: La Valutazione del Giudice di Merito su Attenuanti e Recidiva
Anche i motivi riguardanti le attenuanti generiche e la recidiva sono stati respinti. La Cassazione ha ricordato che la concessione delle attenuanti è una valutazione discrezionale del giudice di merito. In sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata solo se la motivazione è manifestamente illogica, cosa che non si verificava nel caso di specie. Il giudice d’appello aveva, infatti, correttamente motivato il diniego facendo riferimento alla gravità delle condotte e ai precedenti penali dell’imputato.
Allo stesso modo, la valutazione sulla recidiva era stata effettuata correttamente, applicando i principi della giurisprudenza secondo cui il giudice deve esaminare il rapporto concreto tra il nuovo reato e le condanne precedenti per verificare se esista una perdurante inclinazione al delitto, basandosi sui criteri dell’art. 133 del codice penale.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si fonda su un principio cardine del processo penale: il ricorso per cassazione non è una terza istanza di merito. Il suo scopo non è rivedere le prove o le valutazioni fattuali, ma assicurare l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge. Quando i motivi di ricorso non denunciano vizi di legittimità (come l’errata applicazione di una norma o una motivazione mancante o palesemente illogica), ma si limitano a riproporre le stesse questioni di fatto già decise, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile. Il provvedimento ha quindi condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito sull’importanza di redigere ricorsi per cassazione che siano tecnicamente ineccepibili. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di secondo grado; è necessario individuare e argomentare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche negative, evidenziando la necessità di un’attenta e scrupolosa preparazione dell’atto di impugnazione.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se, come in questo caso, si limita a ripetere argomenti già esaminati e respinti nei gradi precedenti senza muovere critiche specifiche e pertinenti alla sentenza impugnata, oppure se contesta valutazioni di merito del giudice (come quelle su attenuanti e recidiva) che sono sorrette da una motivazione logica e non palesemente viziata.
È possibile contestare in Cassazione la mancata concessione delle attenuanti generiche?
No, non è generalmente consentito. La concessione delle attenuanti generiche è una decisione discrezionale del giudice di merito. Secondo l’ordinanza, tale decisione può essere riesaminata in sede di legittimità solo se la motivazione è totalmente assente o manifestamente illogica, non se ci si limita a non essere d’accordo con la valutazione del giudice.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33601 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33601 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto ilricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in relazione alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato di ricettazione, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, che a pagina 3 chiarisce esaustivamente come l’imputato non abbia fornito alcuna verosimile giustificazione del possesso della motocicletta;
ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, che afferma la sussistenza di uno scusabile errore di fatto sulla necessità di un titolo di guida, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, che a pagina 4 della sentenza motiva come si tratti di un errore su norme giuridiche del tutto inidoneo ad influire sulla responsabilità penale;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facci riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che la sentenza impugnata ha motivato correttamente sulla mancata concessione delle attenuanti generiche alle pagine 4 e 5, facendo riferimento alla gravità delle condotte, ai precedenti penali jalla recidiva infraquinquennale;
ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, avendo il giudice di merito fatto corretta applicazione (si veda, pag. 4, che fa riferimento alla responsabilità penale accertata in quella sede, ai numerosi precedenti specifici e allo status di recidivo infraquinquennale) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed
in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno- per la commissione del reato sub iudice;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 settembre 2025.