Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10121 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10121 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
PREMESSO
che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del 30 novembre 2022, con la quale il Tribunale di Pavia ha condannato NOME COGNOME alla pena di 4 anni di reclusione e 7.000,00 euro di multa in relazione a tre episodi di porto di esplosivo (artt. 81, 110 cod. pen. e 4 I. n. 895 del 1967), ascrittigli ai capi 1 2) e 3) in concorso con NOME COGNOME e NOME COGNOME, siccome accertati in Binasco il 4 agosto 2011 e il 5 giugno 2012, nonché in Trezzano sul Naviglio il 18 marzo 2012;
RILEVATO
che la Corte di merito ha ribadito: a) la certezza del riconoscimento vocale operato dagli operanti della Squadra Mobile di Crotone circa l’interlocutore di NOME COGNOME, identificato nel COGNOME, nella conversazione intercettata il 14 luglio 2013 a bordo della vettura in uso al predetto COGNOME; b) la correttezza della contestazione dell’aggravante, relativa al capo 2), del travisamento dei correi, provata dalle riprese delle videocamere; c) la congruità della pena, reputando, inoltre, affatto inutile l’avvio del programma di giustizia riparativa per non avere mai l’imputato ammesso le sue responsabilità;
LETTO
il ricorso, con il quale l’interessato, per il tramite del difensore, ha dedotto violazion di legge e vizio di motivazione in relazione alla individuazione dei responsabili dei delitti, alla valutazione della testimonianza di NOME COGNOME, all’aggravante del travisamento, al diniego del carattere prevalente delle attenuanti generiche sulla recidiva e il negato accesso ai programmi di giustizia riparativa;
OSSERVATO
che i motivi dedotti riproducono, nella sostanza, le stesse doglianze formulate in sede di appello, adeguatamente confutate dalla Corte di merito alle pagg. 8-10, oltre ad essere aspecifici per mancata correlazione con la ratio decidendi;
RITENUTO
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente
DEPOS