Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce i paletti per l’impugnazione
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza precedente. È necessario formulare critiche precise e argomentate. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha chiarito, ancora una volta, che la semplice riproposizione dei motivi d’appello conduce a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo principio è fondamentale per comprendere la funzione e i limiti del giudizio di legittimità. Analizziamo insieme questo caso per capire le implicazioni pratiche di tale decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto da parte della Corte d’Appello per il reato di riciclaggio, previsto dall’art. 648-bis del codice penale. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a quattro distinti motivi. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di condanna o, in subordine, una riqualificazione del reato in ricettazione (art. 648 c.p.) e il riconoscimento di circostanze attenuanti.
Le ragioni del ricorso e il giudizio della Corte
I motivi presentati dal ricorrente possono essere così sintetizzati:
1. Errata motivazione sulla responsabilità: si contestava la correttezza delle argomentazioni della Corte d’Appello a sostegno della condanna per riciclaggio.
2. Mancata riqualificazione del reato: si lamentava il mancato accoglimento della richiesta di derubricare il reato da riciclaggio a ricettazione.
3. Diniego di un’attenuante specifica: si criticava il rifiuto di concedere l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.).
4. Diniego delle attenuanti generiche: si contestava la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, ha adottato una linea di estremo rigore procedurale, dichiarandolo interamente inammissibile.
Analisi della Corte: perché il ricorso è inammissibile
La Suprema Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni della difesa, evidenziando una carenza fondamentale comune a tutti i motivi. I primi tre motivi, infatti, sono stati considerati una mera “pedissequa reiterazione” di quanto già esposto e rigettato nel giudizio d’appello. In altre parole, il ricorrente non ha mosso una critica specifica e argomentata contro le ragioni della sentenza di secondo grado, ma si è limitato a riproporre le stesse tesi. Questo rende il ricorso non specifico, solo apparentemente critico, e dunque inammissibile.
Anche il quarto motivo, relativo alle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha ricordato un principio consolidato: nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che si concentri su quelli ritenuti decisivi, superando implicitamente tutti gli altri. La motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata logica e priva di vizi, rendendo la censura non accoglibile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione si fonda sulla funzione stessa del giudizio di legittimità. Questo grado di giudizio non serve a riesaminare i fatti, ma a controllare la corretta applicazione del diritto e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che si limita a ripetere le doglianze già respinte, senza spiegare perché la decisione della Corte d’Appello sarebbe errata in diritto o manifestamente illogica, non adempie alla sua funzione. In pratica, chiedere alla Cassazione di rivalutare le stesse argomentazioni significherebbe trasformarla in un terzo grado di merito, snaturando la sua funzione. Per questo motivo, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’attenta analisi critica della sentenza impugnata. Non basta essere convinti della propria innocenza o dell’ingiustizia della pena. È indispensabile individuare i vizi specifici – di violazione di legge o di motivazione – che inficiano la decisione e argomentarli in modo puntuale e pertinente. La semplice riproposizione dei motivi d’appello è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche un aggravio di spese per il ricorrente. La specificità e la pertinenza delle censure sono, dunque, i pilastri su cui si fonda l’ammissibilità del ricorso di legittimità.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre ragioni, si limita a ripetere in modo pedissequo i motivi già presentati e respinti nel giudizio di appello, omettendo di formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono una ‘pedissequa reiterazione’?
Significa che i motivi sono una ripetizione letterale e acritica di argomentazioni già esaminate e disattese dal giudice del grado precedente. Tale approccio rende i motivi non specifici e solo apparenti, privandoli della capacità di criticare efficacemente la decisione contestata.
Il giudice deve considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per concedere le attenuanti generiche?
No. Secondo il principio affermato dalla Corte, per motivare il diniego delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi, superando con tale valutazione tutti gli altri.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2245 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2245 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CANTONE NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME,
Ritenuto che i primi due motivi del ricorso che contestano rispettivamente la correttezz della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui a 648bis cod.pen. e la sua mancata riqualificazione nel delitto di cui all’art. 648 cod.pen., indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quell dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 2-3 della impugn sentenza, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quant omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenz oggetto di ricorso;
considerato che analogamente reiterativo risulta essere il terzo motivo di ricorso, avendo giudice di appello, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, già indicato a p. 3 le del diniego della concessione dell’ attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod.pen.;
ritenuto che il quarto motivo non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, alla luce del principio affermato da questa Corte secondo cui n necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenu generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle o rilevabili dagli atti ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deci o in Ro GLYPH , il 12 dicembre 2023
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