Ricorso inammissibile: perché non basta criticare la sentenza?
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultima spiaggia per chi cerca di ribaltare una condanna. Tuttavia, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici precedenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda i rigorosi paletti procedurali che, se non rispettati, portano a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo significa che i giudici non entreranno nemmeno nel merito della questione. Analizziamo insieme un caso pratico per capire quali errori evitare.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria inizia con una condanna per il reato di lesioni personali aggravate. La sentenza viene confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnato, decide di giocare l’ultima carta, proponendo ricorso per cassazione attraverso il suo difensore, articolando ben sei diversi motivi di doglianza.
L’Appello e i motivi del ricorso inammissibile
L’imputato lamentava diversi vizi, tra cui la violazione di legge e difetti di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale. Contestava inoltre l’utilizzabilità di alcune dichiarazioni e riteneva eccessiva sia la pena inflitta sia la condanna al pagamento di una provvisionale a favore della vittima.
Nonostante la pluralità dei motivi, la Corte di Cassazione ha stroncato il ricorso, dichiarandolo integralmente inammissibile. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa drastica decisione.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, raggruppandoli per aree tematiche e smontandoli uno per uno sulla base di principi consolidati della procedura penale.
1. Critiche di Merito Travestite da Vizi di Legittimità
Il cuore della decisione riguarda i motivi con cui l’imputato contestava la sua colpevolezza. I giudici hanno chiarito che questi motivi, pur presentati formalmente come violazioni di legge, erano in realtà delle mere censure di merito. In pratica, il ricorrente non stava indicando un errore nell’applicazione della legge, ma stava chiedendo alla Cassazione di rivalutare le prove (come testimonianze e documenti) in modo diverso da come avevano fatto i giudici di primo e secondo grado.
Questo è un errore fatale: la Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si rifà il processo. Il suo compito è solo quello di verificare la corretta applicazione delle norme e la logicità della motivazione, senza poter entrare nel merito delle scelte probatorie. Poiché la motivazione della Corte d’Appello era stata ritenuta logica e coerente, ogni tentativo di rimetterla in discussione è stato giudicato generico e quindi inammissibile.
2. La Genericità nella Contestazione degli Atti
Un altro motivo di ricorso riguardava l’inutilizzabilità di dichiarazioni contenute in un atto di un procedimento disciplinare. Anche in questo caso, la Corte ha rilevato la genericità dell’eccezione. Secondo un principio consolidato, chi lamenta l’inutilizzabilità di un atto deve non solo indicare precisamente quale atto è viziato, ma anche spiegare in che modo esso sia stato decisivo per la condanna. Il ricorrente non lo ha fatto, limitandosi a una critica vaga che non ha permesso alla Corte di valutare la reale incidenza dell’atto contestato.
3. L’insindacabilità della Pena e della Provvisionale
L’ultimo motivo, relativo all’eccessività della pena e della provvisionale, è stato ritenuto manifestamente infondato.
- Sulla pena: La sua quantificazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che la esercita sulla base dei criteri fissati dagli artt. 132 e 133 del codice penale. In Cassazione si può contestare solo una decisione palesemente arbitraria o illogica. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano motivato adeguatamente la pena, concedendo persino le attenuanti generiche in misura prevalente sull’aggravante, giungendo così a una sanzione minima.
- Sulla provvisionale: La Cassazione ha ribadito che la statuizione sulla concessione e quantificazione di una provvisionale non è impugnabile. Si tratta di una decisione di natura delibativa, destinata ad essere superata dalla liquidazione definitiva del danno in un separato giudizio civile.
Le conclusioni
L’ordinanza in commento offre una lezione chiara sui limiti del giudizio di legittimità. Per avere una speranza di successo in Cassazione, non basta essere convinti della propria innocenza o dell’ingiustizia della pena. È necessario formulare motivi specifici, che individuino precise violazioni di legge o vizi logici macroscopici nella motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile, basato su critiche generiche o su una richiesta di nuova valutazione delle prove, non solo verrà respinto, ma comporterà anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte lo ha dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, non indicavano specifiche violazioni di legge ma miravano a una nuova valutazione dei fatti (non consentita in Cassazione) e le censure sulla pena e sulla provvisionale erano manifestamente infondate.
È possibile contestare in Cassazione l’ammontare della pena decisa dal giudice?
È possibile solo se la decisione del giudice di merito è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. La quantificazione della pena è un potere discrezionale del giudice e non può essere riesaminata nel merito dalla Cassazione se è sorretta da una motivazione sufficiente.
La decisione sulla “provvisionale” può essere impugnata in Cassazione?
No. La statuizione con cui il giudice penale concede e quantifica una provvisionale non è impugnabile con ricorso per cassazione, poiché è una decisione di natura discrezionale e provvisoria, destinata ad essere sostituita dalla liquidazione definitiva del risarcimento in sede civile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 969 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 969 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a IMOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
-
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta, anche agli effetti civili, a COGNOME NOME per il delitto di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. (fatti commessi in Imola il 26 giugno 2017);
-
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando sei motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo, il terzo, il quarto e il quinto motivo, che denunciano vizi di violazione di legge e di motivazione con riguardo all’affermazione di responsabilità dell’imputato, segnatamente sotto il profilo dell’integrazione del reato ascrittogli, sono generici e non consentiti in questa sede, in quanto, pur articolati sotto l’egida formale dei vizi di cui all’art 606 cod. proc. pen., si risolvono in mere censure di merito, protese a sollecitare un’alternativa valutazione delle prove rispetto a quella operata dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, pur in assenza di specifica e documentata allegazione di decisivi ed inopinabili evidenze suscettibili di scardinare la tenuta logica dell’impianto motivazionale sotteso alle decisioni di merito nel loro reciproco integrarsi (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), come nel caso che occupa;
- che il secondo motivo, che eccepisce l’inutilizzabilità delle dichiarazioni contenute nella lettera della P.A. di apertura del procedimento disciplinare, è generico, atteso che, secondo il diritto vivente, «In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso pe genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416); onere, cui il ricorrente si è sottratto;
- che il sesto motivo, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all’eccessività della pena e alla condanna alla provvisionale, oltre ad essere generico, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate: I.) la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi la motivazione ostesa a pag. 5 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale ha ritenuto la pena irrogata del tutto congrua, considerato che le circostanze generiche sono state concesse in giudizio di prevalenza rispetto all’aggravante contestata, così che la pena è stata determinata nell’ambito della pena edittale prevista per il delitto di lesioni semplici e, con la diminuente ex art. 62 bis cod, pen, e del rito, è stata fortemente ridotta, fino ad una pena minimale); II.) non è impugnabile con il ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, Rv, 261536; Sez. 5, n. 5001 del 17/01/2007, Rv. 236068).
- rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2023
Il consigliere estensore
Il Presidente