Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 969 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 969 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a IMOLA il 29/08/1969
avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta, anche agli effetti civili, a NOME per il delitto di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. (fatti commessi in Imola il 26 giugno 2017);
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando sei motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il primo, il terzo, il quarto e il quinto motivo, che denunciano vizi di violazione di legge e di motivazione con riguardo all’affermazione di responsabilità dell’imputato, segnatamente sotto il profilo dell’integrazione del reato ascrittogli, sono generici e non consentiti in questa sede, in quanto, pur articolati sotto l’egida formale dei vizi di cui all’art 606 cod. proc. pen., si risolvono in mere censure di merito, protese a sollecitare un’alternativa valutazione delle prove rispetto a quella operata dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, pur in assenza di specifica e documentata allegazione di decisivi ed inopinabili evidenze suscettibili di scardinare la tenuta logica dell’impianto motivazionale sotteso alle decisioni di merito nel loro reciproco integrarsi (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), come nel caso che occupa;
– che il secondo motivo, che eccepisce l’inutilizzabilità delle dichiarazioni contenute nella lettera della P.A. di apertura del procedimento disciplinare, è generico, atteso che, secondo il diritto vivente, «In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso pe genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, COGNOME, Rv. 243416); onere, cui il ricorrente si è sottratto;
– che il sesto motivo, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all’eccessività della pena e alla condanna alla provvisionale, oltre ad essere generico, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate: I.) la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi la motivazione ostesa a pag. 5 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale ha ritenuto la pena irrogata del tutto congrua, considerato che le circostanze generiche sono state concesse in giudizio di prevalenza rispetto all’aggravante contestata, così che la pena è stata determinata nell’ambito della pena edittale prevista per il delitto di lesioni semplici e, con la diminuente ex art. 62 bis cod, pen, e del rito, è stata fortemente ridotta, fino ad una pena minimale); II.) non è impugnabile con il ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, Rv, 261536; Sez. 5, n. 5001 del 17/01/2007, Rv. 236068).
– rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2023
Il consigliere estensore
Il Presidente