Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega Quando un’Impugnazione è Inutile o Generica
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non tutte le impugnazioni vengono esaminate nel merito. Un’ordinanza recente chiarisce perfettamente i criteri che portano a dichiarare un ricorso inammissibile, offrendo una lezione preziosa sulla necessità di formulare motivi specifici e concreti. Questo caso dimostra come la mancanza di interesse e la genericità delle argomentazioni possano precludere l’accesso al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato nei primi due gradi di giudizio, ha presentato ricorso per Cassazione basando la sua difesa su due punti principali:
1. L’illegittima applicazione di un’aggravante: Sosteneva che i giudici avessero erroneamente applicato una circostanza aggravante prevista dalla legge sugli stupefacenti.
2. Il mancato riconoscimento di un’attenuante: Lamentava il fatto che non gli fosse stata concessa l’attenuante speciale per chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, affermando che le sue dichiarazioni avevano permesso l’arresto di altre due persone.
La Corte d’Appello aveva già esaminato e respinto queste argomentazioni, ma l’imputato ha deciso di portare la questione davanti alla Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni diverse relative a ciascuno dei due motivi proposti. Analizziamo nel dettaglio il ragionamento dei giudici.
Primo Motivo: La Carenza di Interesse
Riguardo alla presunta illegittima applicazione dell’aggravante, la Corte ha rilevato una ‘carenza di interesse’. Questo termine tecnico significa che, anche se l’imputato avesse avuto ragione, l’accoglimento del suo motivo non avrebbe comportato alcun beneficio pratico per lui.
Nel caso specifico, i giudici di merito avevano già ritenuto prevalenti le attenuanti generiche, applicandole nella massima estensione possibile. L’effetto di questa operazione era stato quello di neutralizzare completamente l’impatto dell’aggravante, tanto che la pena finale era stata fissata al minimo edittale. In altre parole, l’aggravante contestata non aveva prodotto alcun effetto negativo sulla condanna. Impugnare un punto della sentenza che non ha causato alcun pregiudizio è, per la legge, un’azione inutile e quindi inammissibile.
Secondo Motivo: La Genericità dell’Impugnazione
Sul secondo punto, relativo al mancato riconoscimento dell’attenuante, la Cassazione ha qualificato il motivo come ‘generico’. La Corte d’Appello aveva spiegato in modo adeguato perché l’attenuante non fosse applicabile: non era emersa una specifica e concreta attività dell’imputato volta a impedire ulteriori conseguenze del reato.
Il ricorrente, nel suo atto, si è limitato a ripetere che le sue dichiarazioni avevano portato ad altri arresti, senza però contestare specificamente il ragionamento della corte territoriale. Non ha fornito elementi che dimostrassero un contributo decisivo e concreto, chiedendo di fatto alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti. Questo tipo di richiesta è precluso in sede di legittimità, poiché il compito della Suprema Corte non è riesaminare le prove, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Le Motivazioni
La decisione si fonda su due pilastri fondamentali del diritto processuale penale. In primo luogo, il principio dell’interesse ad agire (art. 568, comma 4, c.p.p.), per cui un’impugnazione è ammissibile solo se mira a ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile e favorevole per chi la propone. Se la doglianza è puramente teorica e non ha incidenza sulla decisione finale, essa è priva di interesse. In secondo luogo, il requisito della specificità dei motivi di ricorso (art. 581 c.p.p.), che impone al ricorrente di confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, indicando in modo preciso le parti contestate e le ragioni giuridiche a sostegno. Non è sufficiente una mera riproposizione delle proprie tesi difensive.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un messaggio chiaro: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda, ma un rigoroso controllo di legittimità. Per superare il vaglio di ammissibilità, i motivi devono essere specifici, pertinenti e finalizzati a un risultato concreto. Un ricorso inammissibile non solo non viene esaminato, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto in questo caso con la condanna al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Quando un motivo di ricorso viene considerato privo di interesse?
Un motivo di ricorso è considerato privo di interesse quando il suo eventuale accoglimento non comporterebbe alcun vantaggio pratico per il ricorrente. Nel caso specifico, anche se l’aggravante fosse stata eliminata, la pena non sarebbe cambiata perché già fissata al minimo legale grazie alla prevalenza delle attenuanti generiche.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Un motivo è ‘generico’ quando non si confronta specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le proprie tesi o a chiedere una nuova valutazione dei fatti. La legge richiede una critica puntuale e argomentata della decisione che si intende contestare.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il mancato esame del ricorso nel merito, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non valida.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33131 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33131 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il 17/08/1984
avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di COGNOME NOME e la memoria del 10 luglio 2025 con cui la difesa rileva l fondatezza del ricorso, specie quanto a richiesta attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990
OSSERVA
Ritenuto che in ordine al primo motivo di ricorso, con cui si deduce la illegittima applicazione dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 vi è carenza interesse, tenuto conto che, all’esito delle ritenute prevalenti circostanze attenuanti generiche applicate nella massima estensione, nessuna incidenza le stesse hanno avuto in termini di pena individuata nel minimo edittale (in tal senso il calcolo della pena di cui alla pag. 3 della senten di primo grado);
rilevato che il secondo motivo, con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla esclusa attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 è generico poiché, a fronte di motivazione adeguata sul punto resa dalla Corte di appello che ha ritenuto non applicabile detta circostanza non essendo stata apprezzata specifica attività tesa ad evitare che l’attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, pur avendo dedotto che le dichiarazioni rese avessero consentito di far arrestare due altre persone, nulla evidenzia in ordine al concreto contributo fornito dal ricorrente onde pervenire a tale risultato, in tal modo chiedend a questa Corte una preclusa valutazione in merito alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della citata circostanza;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/09/2025.