Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28082 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28082 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il 30/07/1964
avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo, sulla mancata rinnovazione istruttoria di prova
decisiva sopravvenuta (art. 603, comma 2, cod. proc. pen.) è manifestamente infondato, dovendosi ritenere “decisiva” la prova che, confrontata con le
argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia (cfr. Sez. 3, n.
9878 del 21/01/202, R., Rv. 278670 – 01; Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, Di
Meglio, Rv. 259323 – 01);
che, di conseguenza, va dimostrata l’esistenza, nell’apparato motivazionale
posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza,
che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (cfr. Sez. 5, n. 32379 del
12/04/2018, COGNOME, Rv. 273577 – 01; Sez. 2, n. 48630 del 15/09/2015,
COGNOME, Rv. 265323 – 01);
che, di contro, dal ricorso, non emergono né decisività né rilevanza della prova non ammessa, non venendo specificato nemmeno l’esito della lite civile e formulandosi, per contro, la mera ipotesi di un esito differente del giudizio penale in caso di acquisizione della sentenza civile;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali, non è consentito in questa sede poiché esso mira alla rivalutazione delle prove tecniche ed ad un’alternativa ricostruzione dei fatti, senza tuttavia enucleare specifiche contraddizioni o manifeste illogicità;
osservato che l’ulteriore motivo di ricorso, inerente all’art. 62 bis. cod. pen., è manifestamente infondato, giacché la sentenza d’appello ha ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del diniego (si veda, in particolare, pag. 8 sull’assenza di ulteriori elementi positivi, anche a fronte dei plurimi precedenti penali);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.