Ricorso Inammissibile: Perché Ripetere gli Stessi Motivi in Cassazione è un Errore Fatale
Presentare un ricorso in Cassazione richiede strategia e precisione. Non è una terza occasione per discutere i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza certa quando ci si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti. Analizziamo questo caso per capire le implicazioni pratiche di questa decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. Il ricorrente lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale. Sostanzialmente, chiedeva alla Corte di Cassazione di riconsiderare una questione che, a suo dire, non era stata valutata correttamente nel giudizio di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il caso e ha emesso un’ordinanza dal contenuto netto e perentorio: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione (cioè, se l’art. 131-bis fosse applicabile o meno), ma si è fermata a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che il ricorso non superava il vaglio preliminare di ammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La ragione fondamentale dietro la dichiarazione di inammissibilità risiede nella natura stessa del ricorso presentato. La Suprema Corte ha evidenziato come i motivi proposti fossero “meramente riproduttivi” di censure già adeguatamente esaminate e respinte con argomenti giuridici corretti dalla Corte territoriale. In altre parole, il ricorrente non ha sollevato vizi di legittimità della sentenza impugnata (come un’errata interpretazione della legge o un vizio di motivazione), ma ha semplicemente ripresentato la sua tesi, sperando in un esito diverso.
La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è assicurare l’uniforme interpretazione della legge. Un ricorso che non denuncia un errore di diritto, ma si limita a contestare la valutazione del giudice di merito riproponendo le stesse argomentazioni, è destinato a essere considerato un ricorso inammissibile.
La Corte ha inoltre citato un principio consolidato, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000, secondo cui la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria è una conseguenza automatica dell’inammissibilità, a meno che non si dimostri che il ricorso sia stato proposto senza colpa. In questo caso, la riproposizione pedissequa di motivi già vagliati è stata considerata una causa di inammissibilità determinata da una scelta processuale colpevole.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. È essenziale che il ricorso sia focalizzato su specifici vizi di legittimità della sentenza impugnata. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito; è necessario dimostrare dove e come abbiano sbagliato nell’applicare la legge. Tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti si traduce non solo in un ricorso inammissibile, ma anche in una condanna a ulteriori spese, rendendo la strategia processuale controproducente e onerosa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre motivi di censura già adeguatamente esaminati e respinti con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, configurandosi come meramente riproduttivo e non sollevando reali vizi di legittimità.
Qual era l’argomento principale del ricorrente?
L’argomento principale del ricorrente era la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale, che i giudici di merito avevano già disatteso.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1415 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1415 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI 04081XI) nato a TORINO il 07/05/1994
avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo meramente riproduttivo di profili di censura, relativi alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui a 131-bis cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Corte territoriale (si vedano pagina 3 della sentenza impugnata);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024.