Ricorso Inammissibile: Quando Ripetere gli Stessi Motivi Porta alla Condanna alle Spese
Presentare un ricorso in Cassazione richiede la formulazione di censure specifiche contro la sentenza impugnata, non la semplice riproposizione di argomenti già discussi. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: il ricorso inammissibile è quello che si limita a replicare motivi già vagliati e disattesi nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare nuove questioni di legittimità.
I Fatti del Caso: un Appello contro la Sentenza di Secondo Grado
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte d’Appello. La difesa aveva sollevato specifiche questioni, confidando in una riforma della decisione di secondo grado da parte della Corte di Cassazione. Il fulcro del ricorso verteva su aspetti cruciali per la determinazione della pena e della punibilità stessa del fatto.
Le Ragioni del Ricorso: Art. 131-bis e Attenuanti Generiche
Le doglianze difensive si concentravano principalmente su due punti:
1. Mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: La difesa sosteneva che il reato contestato rientrasse nell’ambito di applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, che esclude la punibilità per fatti di minima offensività.
2. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: L’imputato richiedeva una riduzione della pena attraverso la concessione delle circostanze attenuanti generiche, evidentemente negate dalla Corte d’Appello.
Entrambi i punti erano stati, tuttavia, già oggetto di attenta valutazione da parte dei giudici di merito nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte, esaminati gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità stessa dell’impugnazione. La conseguenza diretta di tale pronuncia è stata non solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha fondato la sua decisione su un’argomentazione netta e consolidata in giurisprudenza. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché si configurava come una mera replica di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito.
Secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello aveva fornito motivazioni giuridicamente corrette, puntuali e coerenti con le prove emerse nel processo, respingendo le richieste della difesa. Il tentativo di riproporre le medesime questioni in Cassazione, senza evidenziare vizi di legittimità (come violazioni di legge o vizi manifesti della motivazione), trasforma il ricorso in un inammissibile tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio di merito. La Corte di Cassazione, infatti, ha il compito di giudicare sulla corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità), non di rivalutare i fatti (giudizio di merito).
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre un importante monito: per accedere al giudizio di Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito. È indispensabile articolare censure nuove e specifiche, che attengano a reali errori di diritto o a palesi illogicità nella motivazione della sentenza impugnata. Riproporre stancamente le stesse argomentazioni già respinte non solo è inutile, ma è anche controproducente. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., all’inammissibilità del ricorso consegue automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila Euro.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Perché il ricorso si limitava a replicare profili di censura già adeguatamente esaminati e respinti dai giudici di merito con argomentazioni giuridicamente corrette, puntuali e coerenti.
Quali erano i principali argomenti del ricorrente?
Il ricorrente lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27585 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27585 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ORTONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già ade vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicàmente corretti, punt al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisit immuni da manifeste incongruenze logiche così da rendere i relativi giudizio di m censurabili in questa sede con riguardo alla negata applicazione della causa di non p cui all’alt 131 bis cp e delle generiche;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’a proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 31 maggio 2024.