Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta agli Appelli Generici
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, ribadendo un principio fondamentale: non basta ripetere le proprie ragioni per ottenere una revisione della sentenza. Il caso riguarda un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per tentato furto in abitazione, la cui impugnazione è stata respinta perché considerata una mera riproposizione di argomenti già valutati e disattesi nei precedenti gradi di giudizio.
I Fatti del Processo
Il percorso giudiziario ha origine da una condanna per tentato furto in abitazione, emessa dal Tribunale di Bergamo. La sentenza è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Brescia. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione basato sulla presunta violazione di legge e sul vizio di motivazione in relazione agli articoli del codice penale che disciplinano il tentativo (art. 56), il furto in abitazione (art. 624-bis) e le circostanze aggravanti (art. 625).
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle argomentazioni dell’imputato, ma si è fermata a un controllo preliminare sulla struttura stessa dell’atto di impugnazione. Gli Ermellini hanno rilevato che il motivo sollevato era ‘meramente riproduttivo’ di profili di censura già adeguatamente esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. In altre parole, il ricorrente non ha mosso una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza di secondo grado, ma si è limitato a ripetere le stesse difese, senza confrontarsi con le ragioni giuridiche che avevano portato alla sua condanna.
Le Motivazioni: Il Principio della Specificità del Ricorso in Cassazione
La decisione si fonda su un caposaldo del processo penale: il principio di specificità dei motivi di ricorso. Quando si impugna una sentenza in Cassazione, non si può chiedere un terzo giudizio sui fatti. La Corte di Cassazione opera come ‘giudice di legittimità’, il cui compito è verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Per questo motivo, il ricorso non può essere generico. Deve, al contrario, individuare con precisione il punto della sentenza che si contesta e spiegare perché la motivazione del giudice d’appello sarebbe errata, illogica o contraddittoria. Un ricorso che, come nel caso di specie, si limita a riproporre le stesse argomentazioni già vagliate, senza un confronto critico con la decisione impugnata, è inevitabilmente destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un monito fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. La redazione di un ricorso efficace richiede uno studio approfondito della sentenza di secondo grado e la capacità di articolare censure mirate, che mettano in luce specifici vizi di legittimità. La semplice riproposizione delle proprie tesi difensive, senza un’analisi critica della decisione contestata, non solo è inutile ai fini di un possibile annullamento, ma comporta anche conseguenze economiche negative. La dichiarazione di inammissibilità, infatti, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro. Una lezione chiara sulla necessità di tecnicismo e specificità nell’ultimo grado di giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza muovere critiche specifiche e nuove alla motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che un ricorso è ‘meramente riproduttivo’?
Significa che l’atto di impugnazione non contiene un confronto critico con la decisione che si contesta, ma si limita a riproporre le medesime censure già esaminate e rigettate nel precedente grado di giudizio, risultando così privo della specificità richiesta dalla legge.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Oltre alla conferma definitiva della sua condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32303 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32303 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LECCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Brescia che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo che lo ha dichiarato colpevole del reato di tentato furto in abitazione (in Brembate di Sopra, il 05/02/2018).
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (violazione di legge e vizio di motivazione agli artt. 56, 624-bis e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.) non è consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (pp. 5 e 6), con il supporto di adeguati argomenti giuridici, rispetto a quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 giugno 2024
Il Consigliere estensore
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