Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42116 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42116 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 112 n. 4 cod. pen.,624-bis, 625 n. 2 cod. pen..
Letta la memoria depositata in atti nella quale la difesa insiste nell’accoglimento dei motivi di ricorso, invocando in via subordinata la estinzione dei reato per prescrizione, intervenuta nelle more del giudizio di legittimità.
Considerato che la prima ragione di doglianza, in cui si contesta la qualificazione giuridica del fatto è destituita di fondamento; invero, in base a costante orientamento della Corte di legittimità il luogo nel quale è stato perpetrato il furto addebitato al ricorrente – garage dell’abitazione della persona offesa – è da considerarsi pertinenza dell’abitazione stessa, indipendentemente dalla stretta contiguità fisica con l’abitazione .
Considerato che le deduzioni sviluppate nel secondo motivo di ricorso, dietro l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili dei giudizio rimessi aila esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Considerato, quanto alla dedotta mancata ricorrenza dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen., che l’eccezione difensiva ha trovato puntuale risposta nella sentenza impugnata, la quale ha offerto una giustificazione logica in proposito, coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.
Ritenuto che i profili riguardanti la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle ritenute aggravanti sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza l’assenza di positivi elementi valutabili a questo fine.
Considerato che il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla pi idonea a realizzare l’adeguatezza della pena ed anche quella che evidenzi l’assenza di positivi elementi di valutazione (ex multis Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, COGNOME, Rv. 229298; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266460).
Ritenuto che l’ulteriore passaggio motivazionale evidenziato nel ricorso, riguardante il riferimento al quantum della pena base come determinato in primo grado, non è suscettibile di inficiare la correttezza dell’argomentazione principale addotta dalla Corte di merito ai fini dei diniego del beneficio invocato dal ricorrente.
Considerato, quanto all’ultimo motivo di ricorso, che la Corte di merito non è stata investita della richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, circostanza che esonera il giudice dal fornire una giustificazione in ordine alle ragioni del suo mancato riconoscimento
L’inammissibilità dei motivi proposti dalla difesa, riverbera i suoi effetti anche riguardo al motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato, atteso che l’inammissibilità del ricorso per cassazione, conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, a norma dell’art. 129, cod. proc. pen., ivi compreso l’eventuale decorso del termine di prescrizione intervenuto dopo la sentenza di appello e prima del giudizio in cassazione (così Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 ottobre 2024
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