Ricorso Inammissibile: Quando l’Interesse ad Agire Viene Meno
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso inammissibile per carenza di interesse non può essere esaminato nel merito. Questo accade quando, anche se le ragioni del ricorrente fossero valide, il risultato finale non cambierebbe a causa di altri vizi procedurali insanabili. L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come una catena di errori procedurali possa portare alla conferma di una condanna di primo grado, in questo caso per bancarotta fraudolenta.
I Fatti di Causa: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
Il caso ha origine da una condanna per bancarotta fraudolenta emessa dal Giudice dell’udienza preliminare e confermata dalla Corte di Appello. L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando un vizio nella notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, sostenendo che l’elezione di domicilio fosse inidonea.
Tuttavia, la Suprema Corte ha spostato l’attenzione su un altro aspetto, antecedente e decisivo: il vizio dell’atto di appello stesso.
L’Analisi della Corte su un Ricorso Inammissibile
La Corte ha applicato un ragionamento puramente procedurale per dichiarare il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione non risiede nella validità o meno della notifica contestata, ma nella mancanza di un interesse concreto e attuale del ricorrente a ottenere una pronuncia su quel punto.
Il Principio della Carenza di Interesse
L’interesse ad agire, e quindi a impugnare, richiede che il ricorrente possa ottenere un’utilità pratica dalla decisione del giudice. Nel caso specifico, la Corte ha osservato che anche se avesse annullato la sentenza d’appello per il vizio di notifica, l’esito non sarebbe cambiato. Questo perché l’appello originario presentava un difetto ancora più grave: la mancanza dell’indicazione o allegazione dell’elezione di domicilio dell’imputato. Tale vizio avrebbe comunque reso l’appello inammissibile, con la conseguenza che la sentenza di primo grado sarebbe diventata definitiva.
Poiché il risultato finale – il passaggio in giudicato della condanna – sarebbe stato identico, il ricorrente non aveva alcun interesse giuridicamente apprezzabile a far valere il vizio di notifica. Di qui la declaratoria di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su un’economia processuale e sulla logica giuridica. Non ha senso, per l’ordinamento, impegnare risorse per esaminare un motivo di ricorso quando il suo eventuale accoglimento non produrrebbe alcun effetto favorevole per chi lo ha proposto. La Corte ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità originaria dell’atto di appello, un vizio che precede e assorbe la questione sollevata dal ricorrente. La sentenza di condanna di primo grado era, in ogni caso, destinata a diventare irrevocabile. Pertanto, l’intero castello accusatorio del ricorso crolla per mancanza di fondamenta, ovvero l’assenza di un beneficio tangibile per l’imputato.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche di un Ricorso Inammissibile
Le implicazioni di questa ordinanza sono severe e chiare. Un ricorso inammissibile non solo impedisce l’esame nel merito delle questioni sollevate, ma comporta anche conseguenze economiche dirette per il ricorrente. In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma significativa, fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza cruciale della correttezza formale degli atti processuali fin dal primo grado di impugnazione e dimostra come un errore procedurale possa precludere ogni successiva possibilità di difesa, rendendo la condanna definitiva.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse?
Un ricorso è dichiarato inammissibile per carenza di interesse quando il suo accoglimento non porterebbe alcun vantaggio pratico al ricorrente, poiché un altro vizio procedurale insanabile, rilevabile anche d’ufficio, porterebbe comunque allo stesso esito negativo, come il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è stabilito dal giudice in base a criteri di equità.
Perché un vizio nell’atto di appello può rendere inutile un successivo ricorso in Cassazione?
Perché se l’atto di appello è affetto da un vizio che ne causa l’inammissibilità (come la mancata indicazione dell’elezione di domicilio), la sentenza di primo grado è destinata a diventare definitiva. Di conseguenza, qualsiasi doglianza sollevata in Cassazione su vizi successivi diventa irrilevante, in quanto non potrebbe modificare l’esito finale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47168 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47168 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a STRANGOLAGALLI il 07/07/1966
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Frosinone del 27 settembre 2023 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di bancarotta fraudolenta e l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che il ricorso dell’imputato è inammissibile per carenza di interesse, atteso che, laddove si ritenesse inidonea l’elezione del domicilio presso il quale è stato notificato all’imputato il decreto di citazione per il giudizio di appello, l’appe sarebbe inammissibile per la mancanza dell’allegazione o indicazione dell’elezione del domicilio dell’imputato all’atto di appello, inammissibilità rilevabile di ufficio che determinerebbe comunque il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/11/2024.