Ricorso Inammissibile: Quando Manca l’Interesse a Impugnare la Prescrizione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale della procedura penale: i limiti e le condizioni per impugnare una sentenza di proscioglimento per prescrizione. Spesso si ritiene che ogni sentenza sfavorevole possa essere oggetto di appello o ricorso, ma la Suprema Corte chiarisce che senza un interesse concreto e attuale a ottenere una pronuncia più favorevole, l’impugnazione si scontra con un muro invalicabile, quello del ricorso inammissibile. Questo principio mira a evitare l’abuso dello strumento processuale per fini puramente dilatori o quando il risultato pratico per l’imputato non potrebbe comunque migliorare.
Il Caso in Esame: Un Appello Contro la Sentenza di Prescrizione
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva dichiarato l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Il ricorrente lamentava una nullità procedurale, in particolare nel decreto di citazione per il giudizio d’appello. Sosteneva che, una volta sanato il vizio, il giudice avrebbe dovuto considerare un’altra causa di non punibilità, la remissione di querela per un reato connesso, che a suo dire doveva prevalere sulla prescrizione.
L’obiettivo dell’imputato non era ottenere una sentenza di prescrizione, bensì una formula di proscioglimento differente, ritenuta potenzialmente più vantaggiosa. Tuttavia, la sua strategia si è scontrata con i rigidi paletti fissati dalla giurisprudenza in materia di ammissibilità dei ricorsi.
La Decisione della Cassazione e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato le censure, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si basa su un ragionamento logico-giuridico stringente, incentrato sulla mancanza di un interesse concreto all’impugnazione.
L’Assenza di un Vantaggio Pratico per il Ricorrente
Il punto focale della motivazione è che, anche se la Corte avesse accolto il ricorso e annullato la sentenza per il vizio procedurale, il giudice del rinvio si sarebbe trovato inevitabilmente a dover dichiarare nuovamente la prescrizione del reato. L’annullamento non avrebbe quindi prodotto alcun vantaggio pratico per l’imputato. Per superare questa obiezione, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare, in modo inconfutabile e senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, la propria totale innocenza, come richiesto dall’articolo 129, comma 2, del codice di procedura penale. In assenza di tale prova ‘ictu oculi’, la causa di estinzione del reato prevale su qualsiasi altra valutazione.
Irrilevanza delle Altre Cause di Non Punibilità
La Corte ha inoltre specificato che anche l’ipotetica declaratoria di improcedibilità per remissione di querela relativa a un altro reato (appropriazione indebita) non avrebbe potuto incidere sulla declaratoria di prescrizione per il reato fallimentare. Il principio generale è che, tra più cause di non punibilità, il giudice applica quella che emerge per prima e in modo più evidente, e in ogni caso una diversa formula non avrebbe determinato un vantaggio concreto per l’imputato rispetto alla prescrizione già dichiarata.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano su consolidati principi giurisprudenziali. Innanzitutto, viene ribadito che l’interesse a impugnare deve essere attuale e concreto, non teorico o astratto. L’imputato deve dimostrare che dall’accoglimento del suo ricorso deriverebbe una situazione giuridica più favorevole. In secondo luogo, la Corte sottolinea la gerarchia delle formule di proscioglimento: l’assoluzione nel merito prevale sulla prescrizione solo se le ragioni dell’innocenza sono immediatamente evidenti dagli atti, senza bisogno di alcuna attività di accertamento. Un semplice vizio procedurale non è sufficiente a superare l’ostacolo della prescrizione quando questa è già maturata.
Le Conclusioni
L’ordinanza rafforza un importante principio di economia processuale e di certezza del diritto. Impugnare una sentenza di prescrizione è una strada percorribile solo a condizioni molto rigorose. Chi intende farlo deve essere in grado di presentare elementi che dimostrino in modo palese e inequivocabile la propria estraneità ai fatti, al punto da meritare un’assoluzione con formula piena. In caso contrario, il tentativo si risolverà in una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
È possibile impugnare una sentenza di proscioglimento per prescrizione?
Sì, ma solo a condizione che l’imputato abbia un interesse concreto e attuale a ottenere una pronuncia più favorevole, come un’assoluzione piena nel merito. Un ricorso basato su motivi che, anche se accolti, porterebbero comunque a una nuova declaratoria di prescrizione è considerato inammissibile.
Cosa si intende per ‘interesse concreto e attuale’ all’impugnazione?
Significa che l’eventuale accoglimento del ricorso deve produrre un vantaggio pratico e tangibile per il ricorrente. Se l’esito finale del processo non cambierebbe in meglio, come nel passaggio da una prescrizione a un’altra, l’interesse manca e il ricorso è inammissibile.
Quando un’assoluzione nel merito può prevalere sulla prescrizione?
Secondo l’articolo 129, comma 2, del codice di procedura penale, un’assoluzione con formula piena prevale su una causa di estinzione del reato, come la prescrizione, solo quando le prove dell’innocenza dell’imputato sono così evidenti e incontestabili da emergere dagli atti senza necessità di alcun ulteriore accertamento o approfondimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48190 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48190 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MONZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata
Ritenuto che tutte le censure poste da NOME COGNOME a base dell’impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità
1.1. Difetta, innanzitutto, un interesse attuale e concreto all’annullamento della sentenza di proscioglimento per prescrizione (Sez. 4, n. 19623 del 21/04/2022, COGNOME, Rv. 283213 – 01; Sez. 3, n. 45560 del 15/03/2018, C., Rv. 274089 – 01).
In caso di annullamento, il giudice di rinvio, una volta posto rimedio alla eccepita nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello, in applicazion dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 35490 de 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 – 01) sarebbe comunque tenuto a dichiarare nuovamente la prescrizione non avendo il ricorrente indicato gli atti da cui emergono, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. in modo assolutamente non contestabile circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano senza alcuna necessità di accertamento o di approfondimento.
1.2. la dedotta causa di improcedibilità per remissione di querela, rispetto al reato di appropriazione indebita non potrebbe incidere sulla declaratoria di prescrizione oggetto della sentenza impugnata per il reato di cui all’art. 217 della legge fallimentare, neanche se desse luogo, come prospettato dal ricorrente, ad una ipotesi di né bis in idem. Infatti, a prescindere dal principio di immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., l diversa declaratoria non determinerebbe alcun vantaggio per l’imputato (Sez. 2, n. 46149 del 10/10/2019, Trubia, Rv. 277592 – 01).
1.3. Le circostanze attenuanti generiche sono state già concesse con riferimento ai reati coperti dal giudicato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 ottobre 2023.