Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7634 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7634 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME, condanNOME per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 articolando due motivi di ricorso, deduce, nel primo, la violazione di legge e il vizio di moti in ordine alla riferibilità a lui dell’acquisto (rei-p-re-CTARGA_VEICOLO della droga, e, nel secondo, il vizio di motivazione, con riguardo al significato attribuito alla conversazione intercettata n. 9368 aprile 2009, ritenuta indicativa del diretto coinvolgimento del medesimo nei fatti contestat
Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzi adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito scanditi da specifica critica con il ricorso, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in m puntuale e congruo perché il ricorrente sia da ritenere acquirente RAGIONE_SOCIALE 1.000 pasticch piperonale sequestrate nella vettura del fratello (l’imputato ha avuto ripetuti contatt fornitore sia in data 8 aprile 2009, recandosi poi dalla Puglia in Campania per ricevere bustina di plastica, sia il 16 aprile 2009, concordando quantità e modalità della cessione perfezionata il giorno seguente con la consegna dal fornitore al fratello RAGIONE_SOCIALE pastich sequestrate dalla polizia giudiziaria);
Osservato che il secondo motivo espone censure manifestamente infondate, in quanto: a) secondo l’insegnamento assolutamente consolidato della giurisprudenza, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle mas esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (cfr. per tutte, Sez. U, n. 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01, e Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 28233701); b) la sentenza impugnata offre una spiegazione non manifestamente irragionevole della conversazione intercettata n. 9368 del 16 aprile 2009, anche alla luce dei pregressi contatt il ricorrente ed il fornitore;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, sussistendo profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE cause di inammissibilit
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spe processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente