Ricorso inammissibile in Cassazione: i limiti del giudizio di legittimità
Quando si arriva davanti alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere la natura e i confini del suo giudizio. A differenza dei tribunali di primo e secondo grado, la Cassazione non riesamina i fatti, ma si assicura che la legge sia stata applicata correttamente. Una recente ordinanza ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché le lamentele sollevate dall’imputato riguardavano la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti, aspetti di esclusiva competenza del giudice di merito.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da una giovane donna, condannata dalla Corte d’Appello per un reato legato al commercio illecito di sostanze stupefacenti. La difesa ha tentato di contestare la sentenza di condanna, sollevando questioni relative alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione del materiale probatorio raccolto durante le indagini. In particolare, si contestava il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno sottolineato che le censure mosse dalla difesa non evidenziavano errori di diritto, ma miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione degli elementi di prova, un’operazione che esula completamente dai poteri della Corte di Cassazione. Il ruolo di quest’ultima, infatti, è quello di ‘giudice della legge’ (giudizio di legittimità) e non ‘giudice del fatto’ (giudizio di merito).
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Ritenuto Inammissibile?
La Corte ha spiegato che la motivazione della sentenza d’appello era logica, congrua e basata su corretti criteri di inferenza. Le conclusioni del giudice di merito erano fondate su massime di esperienza condivisibili e non presentavano vizi di manifesta illogicità.
Un punto centrale della decisione riguarda il diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4 del codice penale (aver cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità). La Corte d’Appello aveva motivato tale diniego in modo non illogico, basandosi sull’elevato numero di dosi ricavabili dalle sostanze sequestrate e su un ulteriore quantitativo di circa 100/150 grammi di marijuana che l’imputata era stata vista cedere. Questi elementi, secondo i giudici di merito, dimostravano un ‘elevato volume di affari’ connesso all’attività di spaccio, incompatibile con il riconoscimento dell’attenuante. La Cassazione ha ritenuto questa valutazione ponderata, non arbitraria e, come tale, non sindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Per avere successo, un ricorso deve concentrarsi su specifiche violazioni di legge o su vizi logici della motivazione così gravi da renderla incomprensibile o contraddittoria. Tentare di ottenere dalla Suprema Corte una nuova interpretazione delle prove è una strategia destinata al fallimento. Come conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non solleva questioni sulla corretta applicazione della legge (errori di diritto), ma tenta di rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, compiti che spettano esclusivamente ai giudici di merito (primo e secondo grado).
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare la gravità di un reato?
No, la valutazione della gravità del reato, come la decisione di concedere o negare una circostanza attenuante basata sulla quantità di sostanze stupefacenti, è un apprezzamento di fatto. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica o assente, non se è semplicemente non condivisa dal ricorrente.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Secondo l’articolo 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, il cui importo è stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 257 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 257 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 30/05/2003
avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME – cui ha fatto seguito il deposito di memoria con motivi nuovi – avverso sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e l valutazione del fatto nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. In particolare, il diniego della circostanz attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. peri., è stato – non illogicamente – motiv con l’elevato numero di dosi estraibili dalle due diverse tipologie di sostanze stupefacenti sequestrate e con il quantitativo di circa 100/150 grammi di altra marijuana visto portare via dalla Di Salvo, per il tramite del Grande, a conferma dell’elevato volume di affari connesso all’illecito commercio di stupefacente svolto dalla prevenuta. Trattasi di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
DEPO9TAir – A
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Congiglier estensore
Il Presidente
Alessandro/NOME