Ricorso Inammissibile: la Cassazione Conferma la Condanna per Calunnia
Quando si arriva al terzo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere i limiti del suo intervento. Una recente ordinanza (n. 21813/2024) offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare da un’errata impostazione dei motivi di impugnazione. Questo caso, riguardante una condanna per calunnia, sottolinea la differenza cruciale tra il giudizio di merito e il controllo di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di calunnia (art. 368 c.p.) emessa dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della condanna. I motivi del ricorso si concentravano su una presunta errata valutazione delle prove e proponevano una ricostruzione dei fatti diversa da quella accolta dai giudici di merito.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati dal ricorrente e li ha rigettati, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della vicenda per stabilire chi avesse ragione, ma ha valutato la struttura stessa del ricorso. Ha stabilito che le censure mosse dall’imputato non evidenziavano vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge o difetti logici nella motivazione), ma miravano a ottenere una nuova e diversa lettura degli elementi probatori. Questo tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti, già ampiamente scrutinato dalla Corte d’Appello, esula dai poteri della Cassazione.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o non consentiti.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. I primi due gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello) hanno il compito di ricostruire i fatti e valutare le prove. La Corte di Cassazione, invece, svolge un ‘controllo di legittimità’. Il suo ruolo non è quello di decidere se l’imputato ‘ha torto o ragione’ riesaminando le prove, ma di verificare se i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse svolto una valutazione globale di tutte le prove, utilizzando un apparato argomentativo ‘puntuale e logico’, non censurabile in sede di legittimità. Le critiche del ricorrente, pertanto, si traducevano in una richiesta di un ‘terzo grado di merito’, che la legge non ammette.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale in Cassazione. È inutile e controproducente basare un ricorso sulla semplice contestazione della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. Per avere successo, il ricorso deve concentrarsi sull’individuazione di specifici errori di diritto o di vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. In assenza di tali elementi, il rischio di vedersi dichiarare un ricorso inammissibile, con conseguente condanna a spese e sanzioni pecuniarie, è estremamente elevato.
Per quale motivo il ricorso presentato alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure del ricorrente non contestavano errori di diritto, ma miravano a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, proponendo una ricostruzione alternativa della vicenda. Questo tipo di riesame del merito non è consentito nel giudizio di legittimità della Cassazione.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Quale era il reato per cui il ricorrente era stato condannato nei gradi di merito?
Il ricorrente era stato condannato per il reato di calunnia, previsto dall’articolo 368 del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21813 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21813 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 46225/23 Rapisarda
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 368 cod. pen.
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le censure del ricorrente risultano dirette a una non consentita rilettura deg elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicend criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d’appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fat alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizi utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/04/2024