Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso di Calunnia
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di quando un ricorso per Cassazione viene definito ricorso inammissibile, una decisione che pone fine al percorso giudiziario di un imputato. Comprendere le ragioni di tale pronuncia è fondamentale per capire i limiti del giudizio di legittimità. In questo caso, il ricorso riguardava una condanna per il reato di calunnia e la mancata applicazione dell’istituto della continuazione tra due episodi.
I Fatti del Processo
Il ricorrente era stato condannato nei gradi di merito per due distinti episodi di calunnia. In sede di appello, aveva contestato la decisione dei giudici, chiedendo in particolare il riconoscimento della continuazione tra i due reati. La Corte d’Appello di Ancona, tuttavia, aveva confermato la sentenza di primo grado, rigettando le argomentazioni della difesa. L’imputato ha quindi deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, insistendo sugli stessi punti già sollevati in appello.
L’Oggetto della Censura
L’unico motivo di ricorso presentato alla Suprema Corte riguardava, ancora una volta, il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione. Secondo la difesa, i due fatti di calunnia sarebbero stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, circostanza che avrebbe dovuto comportare un trattamento sanzionatorio più mite. Il ricorrente, in sostanza, criticava la valutazione operata dai giudici di merito, ritenendola inadeguata.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (se la continuazione fosse applicabile o meno), ma si ferma a un livello precedente, ovvero alla valutazione dei requisiti di ammissibilità del ricorso stesso. La Corte ha ritenuto che il ricorso non superasse questo vaglio preliminare, chiudendo di fatto la porta a qualsiasi ulteriore discussione.
Le Conseguenze della Pronuncia
Come previsto dall’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, alla dichiarazione di inammissibilità sono seguite due precise conseguenze per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione su un principio consolidato: il ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle stesse argomentazioni già esaminate e respinte dai giudici di merito. Il giudizio di legittimità ha lo scopo di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, non di effettuare una terza valutazione dei fatti.
Nel caso specifico, i giudici supremi hanno osservato che il ricorrente si era limitato a “replicare profili di criticità della decisione gravata già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito”. La Corte d’Appello aveva fornito argomentazioni che, seppur sintetiche, erano state ritenute giuridicamente corrette, coerenti e prive di manifeste incongruenze logiche. Poiché il ricorso non introduceva nuovi e validi motivi di censura per vizi di legittimità, ma si risolveva in una sterile critica alla valutazione dei fatti, è stato giudicato inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un concetto chiave del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Per evitare una pronuncia di ricorso inammissibile, è necessario che l’impugnazione evidenzi specifici vizi di violazione di legge o difetti di motivazione gravi (come la manifesta illogicità), senza limitarsi a contestare la ricostruzione dei fatti operata nei gradi precedenti. In caso contrario, come dimostra la vicenda analizzata, il ricorrente non solo vedrà la sua domanda respinta, ma andrà anche incontro a significative conseguenze economiche.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando, tra le altre ragioni, si limita a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare effettivi vizi di legittimità (errori di diritto) o illogicità manifeste nella motivazione della sentenza impugnata.
Cosa succede se un ricorso si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in appello?
Se il ricorso è una mera replica di critiche già adeguatamente valutate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni giuridicamente corrette e coerenti, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile senza entrare nel merito della questione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30922 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30922 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a GUALDO TADINO il 16/10/1974
avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME — – 7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigra esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unica censura prospettata, riguardante mancato riconoscimento della continuazione in relazione ai due fatti di calunnia ascritti ricorrente, replica profili di criticità della decisione gravata già adeguatamente vagliati e di dai giudici del merito con argomenti, per quanto sinteticamente esposti, giuridicamente corret e coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 6 Giugno 2025.