Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un momento cruciale in cui si può contestare la sentenza d’appello. Tuttavia, non tutti i ricorsi vengono esaminati nel merito. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di quando e perché un ricorso inammissibile viene rigettato, con conseguenze significative per chi lo propone. Comprendere queste dinamiche è fondamentale per chiunque si approcci al sistema giudiziario.
Il Caso in Esame: Un Appello Respinto in Partenza
Il caso analizzato riguarda un imputato che ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato basava le sue contestazioni, o doglianze, su tre punti principali:
1. Una rivalutazione della sua responsabilità penale per il reato di evasione.
2. La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
3. Una questione di legittimità costituzionale relativa al bilanciamento tra attenuanti e la recidiva contestata (art. 69 c.p.).
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito di nessuna di queste questioni, dichiarando l’intero ricorso inammissibile.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ponendo fine al percorso giudiziario dell’imputato. Questa decisione non solo ha reso definitiva la condanna, ma ha anche comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 Euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni che hanno portato a questa drastica decisione, suddividendole in base ai motivi proposti dal ricorrente.
La Ripetitività dei Motivi
Per quanto riguarda le prime due doglianze (responsabilità e tenuità del fatto), i giudici hanno rilevato che esse erano semplicemente una riproduzione di argomenti già ampiamente discussi e correttamente respinti dai giudici dei precedenti gradi di giudizio. Il ricorso non introduceva nuove critiche specifiche contro la logica giuridica della sentenza d’appello, ma si limitava a riproporre una diversa interpretazione dei fatti. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il suo ruolo non è quello di un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma è una sede di legittimità, dove si controlla solo la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione. Insistere su argomenti fattuali già vagliati rende il ricorso inammissibile.
La Questione di Costituzionalità Irrilevante
Anche il terzo motivo, relativo alla presunta incostituzionalità dell’art. 69, comma 4, c.p. (che vieta la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata), è stato giudicato inammissibile. La Corte ha osservato che la questione era del tutto irrilevante nel caso specifico. La Corte d’Appello, infatti, aveva già motivato che l’imputato non meritava comunque il riconoscimento delle attenuanti prevalenti, a prescindere dal divieto di legge. Poiché il ricorrente non aveva criticato specificamente questa parte della motivazione, sollevare il dubbio di costituzionalità diventava un esercizio puramente teorico e privo di conseguenze pratiche sulla sua posizione. In sostanza, anche se la norma fosse stata dichiarata incostituzionale, la decisione non sarebbe cambiata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso per cassazione deve essere redatto con estremo rigore tecnico. Non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza d’appello; è necessario articolare critiche precise che mettano in luce vizi di legge o palesi illogicità nella motivazione. La mera riproposizione di argomenti di merito è una strategia destinata al fallimento e comporta, oltre alla conferma della condanna, anche un’ulteriore sanzione economica. La specificità e la pertinenza dei motivi sono requisiti imprescindibili per superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile se i motivi sono una mera riproduzione di argomenti già esaminati e respinti dai giudici precedenti, senza introdurre nuove critiche specifiche alla sentenza impugnata, oppure se solleva questioni irrilevanti per la decisione finale.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione dei fatti fatta dal giudice di merito?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di ‘legittimità’, non di merito. Non può riesaminare i fatti, ma solo verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Riproporre questioni di fatto è una causa tipica di inammissibilità del ricorso.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 Euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6039 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6039 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti d legge in sede di legittimità in quanto:
-con riguardo alle prime due doglianze, le stesse si sono rivelate meramente riproduttive d profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argome giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerent riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia in relazione alla valutazione spesa nel giungere alla ritenuta responsabilità del ricorrente ris alla evasione contestata (si veda dal secondo capoverso di pagina 3), sia con riguardo all ritenuta non applicabilità alla specie del disposto di cui all’ad 131 bis cp ( si vedano le anal valutazione rese dalla pagina 4, penultimo capoverso, nel rimarcare, in particolare, l’intens del dolo, non compatibile con l’esimente rivendicata e l’inconferenza dei riferimenti all’art comma 1 ter cpp replicati dall’odierna impugnazione);
in relazione alla terza censura, la relativa questione di illegittimità costituzionale del comma 4 cp ( rispetto al divieto del giudizio di prevalenza ivi previsto, riferibile nella sp bilanciamento da operare con le attenuanti atipiche, a fronte della riscontrata sussistenza de recidiva di cui al 99 comma 4 stesso codice), appare formulata in termini di manifest inconferenza giacchè, a prescindere dalla manifesta infondatezza della stessa, in più occasion ribadita da questa Corte, non risulta nella specie affrontato criticamente l’argomentare spes dalla Corte del merito nel ritenere comunque non meritevole di riconoscimento il rivendicat giudizio di prevalenza, aspetto che, a monte, ove rimasto incontrastato, come nella specie, priva di rilevanza la questione prospettata;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2024.