Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando la Rilettura dei Fatti è Vietata
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile perché i motivi presentati miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove, un’attività preclusa alla Suprema Corte. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere i limiti del ricorso in Cassazione e l’importanza di formulare censure basate esclusivamente su violazioni di legge.
I Fatti del Processo e i Motivi del Ricorso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte di Appello di Napoli. La difesa dell’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali:
1. Errata applicazione della legge penale: Si contestava la mancata applicazione dell’ipotesi di reato di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990).
2. Vizio di motivazione: Si lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche e il riconoscimento della recidiva, sostenendo che la motivazione della Corte d’Appello fosse carente e illogica.
In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Cassazione di riconsiderare gli elementi di fatto già valutati dai giudici di merito per giungere a una conclusione più favorevole.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno sottolineato che entrambi i motivi, al di là della loro apparente veste giuridica, si traducevano in una richiesta di rilettura delle risultanze processuali. Il ricorrente non denunciava una reale violazione di legge, ma proponeva una propria interpretazione dei fatti, alternativa a quella, logicamente argomentata, delle sentenze di primo e secondo grado.
Questa impostazione, secondo la Corte, equivale a una censura di “generale travisamento del fatto”, che esula completamente dai poteri del giudice di legittimità.
Le Motivazioni: il Ruolo della Cassazione come Giudice di Legittimità
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del processo penale. La Corte di Cassazione non è un “terzo giudice” che può riesaminare le prove (documenti, testimonianze, perizie) e decidere se l’imputato sia colpevole o innocente. Il suo compito è esclusivamente quello di verificare la corretta applicazione delle norme di legge e la logicità della motivazione resa dai giudici di merito.
Come richiamato nell’ordinanza, citando un consolidato orientamento delle Sezioni Unite (sent. n. 6402/1997), “esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione”. Prospettare una valutazione delle prove diversa e ritenuta “più adeguata” non costituisce un vizio di legittimità, ma un tentativo di invadere la sfera di competenza esclusiva del giudice di merito. Di conseguenza, quando un ricorso si limita a questo, deve essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze dirette e significative per il ricorrente:
1. La sentenza di condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva.
2. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Questa pronuncia ribadisce che un ricorso in Cassazione deve essere preparato con estrema cura, focalizzandosi su vizi di legittimità chiaramente identificabili (es. errata interpretazione di una norma, motivazione manifestamente illogica o contraddittoria) e non su una semplice contestazione dell’apprezzamento dei fatti operato dai giudici dei gradi precedenti. Tentare di ottenere una terza valutazione nel merito è una strategia destinata al fallimento, con l’ulteriore aggravio di costi per l’imputato.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate non riguardavano violazioni di legge, ma miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa interpretazione dei fatti, attività che non rientra nei poteri della Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito?
Significa che la Corte non può riesaminare le prove o ricostruire autonomamente i fatti del processo. Il suo compito è esclusivamente quello di verificare che i giudici dei gradi precedenti (tribunale e corte d’appello) abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e fornito una motivazione logica.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza di condanna impugnata è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43964 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43964 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 17/06/1971
avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il difensore di NOME COGNOME con il primo motivo, deduce l’inosservanza dell’art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990 e, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e del riconoscimento della recidiva;
Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto le censure, a tacere della loro aspecificità, si risolvono nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito e, dunque, in una censura di generale travisamento del fatto;
Ritenuto, che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, COGNOME, Rv. 207944);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2024.