Ricorso inammissibile: quando l’appello in Cassazione è solo una copia
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse questioni già vagliate e respinte, senza sollevare vizi di legittimità, il suo esito è segnato: si tratta di un ricorso inammissibile. Questo caso offre uno spunto chiaro per comprendere i confini del giudizio davanti alla Suprema Corte e le conseguenze di un’impugnazione presentata senza i dovuti presupposti.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Torino, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La difesa sollevava diverse questioni, tra cui la contestazione del reato di resistenza, l’errata applicazione di norme specifiche come l’art. 393 bis del codice penale (reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale), la sussistenza di una legittima difesa putativa, la congruità della pena e il mancato riconoscimento di un’attenuante.
La Decisione della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha analizzato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che tutti i motivi presentati dalla difesa non erano altro che una riproposizione di censure già adeguatamente esaminate e disattese dai giudici di merito. In sostanza, il ricorso non evidenziava errori di diritto o vizi logici nella sentenza impugnata, ma tentava di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità.
Analisi dei Motivi del Ricorso
I giudici della Suprema Corte hanno specificato che le argomentazioni dei giudici di merito erano:
– Giuridicamente corrette: Le norme erano state interpretate e applicate correttamente.
– Puntuali: Le risposte alle doglianze difensive erano specifiche e pertinenti.
– Coerenti: La motivazione era logica e in linea con le prove emerse nel processo.
– Immuni da manifeste incongruenze: Non vi erano palesi contraddizioni nel ragionamento seguito.
Di fronte a una motivazione così solida, il ricorso, limitandosi a ripetere le stesse argomentazioni, non ha potuto superare il vaglio di ammissibilità.
le motivazioni
La motivazione centrale della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. Il suo scopo non è stabilire ‘come sono andati i fatti’, ma controllare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano già vagliato tutti gli aspetti sollevati dalla difesa, dalla ricostruzione della condotta di resistenza alla valutazione sulla presunta legittima difesa, fornendo una spiegazione giuridicamente inattaccabile. Pertanto, presentare un ricorso che non contesta la legittimità di tale ragionamento, ma ne auspica solo una diversa conclusione basata sugli stessi elementi, equivale a chiedere un inammissibile terzo giudizio di merito.
le conclusioni
La declaratoria di ricorso inammissibile comporta due conseguenze dirette per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, la condanna al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia riafferma un principio cruciale: il ricorso per Cassazione è uno strumento per tutelare la corretta applicazione del diritto, non un’ulteriore opportunità per ridiscutere i fatti del processo.
Quando un ricorso per Cassazione è considerato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando i motivi proposti sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e respinte dai giudici di merito, senza sollevare reali questioni di legittimità (cioè errori di diritto o vizi logici della motivazione).
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti del processo?
No, la Corte di Cassazione non è un giudice del fatto. Il suo compito è limitato al controllo della corretta applicazione della legge e della coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella compiuta dai giudici dei gradi precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24007 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24007 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VENARIA REALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigra esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censur adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenz acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione ai costituti oggetti e soggettivi della resistenza contestata, alla negata applicabilità nella specie del disposto d all’ad 393 bis cp, alla non configurabilità della rivendicata legittima difesa putativa, alla della pena irrogata, al riconoscimento delle generiche ( peraltro già accordate in primo grado) al denegato riconoscimento dell’attenuante ex ad 62 n. 2 cp rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 22 aprile 2024.