Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Fatti Non Si Ridiscutono
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 9084 del 2024, offre un chiaro esempio dei limiti entro cui può muoversi il giudizio di legittimità. Il caso riguarda una condanna per tentato furto in abitazione e ci permette di approfondire il concetto di ricorso inammissibile in Cassazione, una situazione processuale che preclude un nuovo esame dei fatti e conferma le decisioni dei precedenti gradi di giudizio. Analizziamo insieme la vicenda e le importanti precisazioni fornite dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un’imputata, ritenuta responsabile del reato di tentato furto in abitazione, aggravato dalla violenza sulle cose. La sentenza di primo grado era stata integralmente confermata dalla Corte di Appello di Bologna. Ritenendo ingiusta la decisione, l’imputata decideva di presentare ricorso per Cassazione, sperando in un ribaltamento della pronuncia di condanna.
I Motivi del Ricorso e i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’unico motivo di ricorso presentato dalla difesa si basava su due punti principali: l’inosservanza o erronea applicazione della legge (sia penale che processuale) e il difetto di motivazione della sentenza d’appello. In sostanza, la ricorrente contestava il modo in cui i giudici di merito avevano valutato le prove e fondato la sua responsabilità penale.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha immediatamente chiarito la propria funzione: non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti e le prove. Il suo compito è quello di ‘giudice di legittimità’, ovvero verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le leggi e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente, senza cadere in palesi contraddizioni.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha sottolineato che non è consentito dalla legge ‘sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi’. I giudici hanno riscontrato che la sentenza della Corte d’Appello era esente da vizi logici e aveva esplicitato in modo chiaro le ragioni del proprio convincimento, utilizzando corretti argomenti giuridici per affermare la responsabilità dell’imputata e la sussistenza del reato.
Di fronte a una motivazione immune da censure di illogicità, alla Corte di Cassazione è preclusa ogni possibilità di entrare nel merito della vicenda. La richiesta della ricorrente, di fatto, mirava a una nuova e diversa valutazione delle prove, un’attività che esula completamente dalle competenze della Suprema Corte. Per questi motivi, l’appello è stato respinto senza neanche entrare nel vivo delle argomentazioni difensive.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche di un Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze dirette per la ricorrente. In primo luogo, la condanna inflitta nei gradi di merito è diventata definitiva. In secondo luogo, come previsto dalla legge in questi casi, è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un’ulteriore opportunità per rimettere in discussione l’accertamento dei fatti, ma uno strumento di controllo sulla corretta applicazione del diritto.
Può la Corte di Cassazione riesaminare i fatti di un processo già decisi in Appello?
No, la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi precedenti. Il suo ruolo è limitato alla verifica della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Per quale reato era stata condannata la ricorrente?
L’imputata era stata condannata per il delitto di tentato furto in abitazione, aggravato dalla violenza sulle cose.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9084 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9084 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COTZA NOME nato a ORROLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputata era stata ritenuta responsabile del delitto tentato di furto in abitazi aggravato dalla violenza sulle cose;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale, nonché il difetto di motivazione del provvedimento impugnato in ordine all’affermazione della responsabilità dell’imputata, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, in mancanza di illogicità della sentenza impugnata. Il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, p 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione responsabilità e della sussistenza del reato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024.