Ricorso Inammissibile: I Limiti del Patteggiamento in Appello Secondo la Cassazione
L’istituto del concordato in appello, introdotto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento fondamentale per la deflazione del carico giudiziario. Tuttavia, la scelta di aderirvi comporta precise conseguenze sulla possibilità di impugnare la decisione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito, ancora una volta, i confini invalicabili di tale scelta, dichiarando il ricorso inammissibile di un imputato che contestava la misura della pena concordata. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso Processuale
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello di Napoli, emessa a seguito di un ‘concordato’ tra le parti. L’imputato era stato condannato per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73, commi 1, 4, e 80, comma 2, lett. g, D.P.R. 309/1990). In sede di appello, l’accusa e la difesa avevano raggiunto un accordo sulla pena, rinunciando ai motivi di impugnazione relativi alla responsabilità penale.
Nonostante l’accordo, la difesa ha successivamente proposto ricorso per cassazione, lamentando un unico motivo: la mancata applicazione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione. Si contestava, in sostanza, un aspetto relativo alla quantificazione della pena che era stata, però, oggetto dell’accordo stesso.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure la necessità di formalità di rito, applicando l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la riforma del 2017, snellisce la procedura per i ricorsi palesemente inammissibili.
La Corte ha stabilito che il motivo addotto dal ricorrente esulava completamente da quelli consentiti dalla legge per impugnare una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. Di conseguenza, oltre a dichiarare l’inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Cassazione si fonda su un principio consolidato e ribadito dalla giurisprudenza: l’accordo sulla pena in appello preclude la possibilità di sollevare in sede di legittimità questioni che sono state oggetto di rinuncia o che riguardano la discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena.
La Corte ha specificato che, in tema di concordato in appello, non sono deducibili in Cassazione:
1. Questioni oggetto di motivi di appello a cui si è rinunciato per raggiungere l’accordo.
2. La mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
3. Vizi relativi alla determinazione della pena, a meno che non si traducano in una sanzione illegale (ad esempio, una pena superiore al massimo edittale).
L’impugnazione di una sentenza ex art. 599-bis è ammissibile solo se si contestano vizi specifici che inficiano la validità dell’accordo stesso, quali:
* Difetti nella formazione della volontà della parte di aderire al patteggiamento.
* Vizi relativi al consenso del pubblico ministero.
* Una pronuncia del giudice difforme rispetto a quanto concordato tra le parti.
Nel caso di specie, il ricorrente non contestava nessuno di questi aspetti, ma si doleva di una valutazione discrezionale (l’estensione delle attenuanti) che rientrava pienamente nell’ambito dell’accordo raggiunto. Pertanto, il suo motivo di ricorso non rientrava tra quelli consentiti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma la natura tombale dell’accordo in appello. La scelta di ‘patteggiare’ la pena in secondo grado è una decisione strategica che offre il vantaggio della certezza e della rapidità, ma implica la rinuncia a quasi ogni ulteriore possibilità di impugnazione. Gli avvocati e i loro assistiti devono essere pienamente consapevoli che, una volta siglato l’accordo e ratificato dal giudice, le porte della Cassazione si chiudono per tutte le questioni relative al merito e alla quantificazione della sanzione. Il ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile per chi tenta di rimettere in discussione, anche solo parzialmente, i termini di un patto processuale liberamente sottoscritto.
Dopo un patteggiamento in appello (art. 599-bis c.p.p.), è possibile ricorrere in Cassazione per contestare la misura della pena?
No, di norma non è possibile. Il ricorso è inammissibile per vizi attinenti alla determinazione della pena, a meno che la sanzione inflitta non sia illegale (ad esempio, perché supera i limiti di legge).
Quali sono gli unici motivi per cui si può impugnare una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
È possibile ricorrere in Cassazione solo per motivi specifici che riguardano la validità dell’accordo, ovvero vizi nella formazione della volontà della parte, problemi legati al consenso del pubblico ministero, oppure nel caso in cui la decisione del giudice sia diversa da quanto pattuito.
Cosa succede se si presenta un ricorso in Cassazione per motivi non consentiti dopo un patteggiamento in appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso esaminato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30485 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30485 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
(dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Napoli in relazione al reato di cui all’art. 73, commi 1 1 4, e 80, comma 2, lett. g) DPR 309/1990. Nel caso in esame, previa rinuncia ai motivi in punto di responsabilità, le parti avevano concordato sulla misura della pena. Con unico motivo si duole della mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione.
Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d’ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell’accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen, nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta. Non è invero ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, GLYPH ( GLYPH cfr GLYPH Sez. 1 – n. 944 del 23/10/2019, GLYPH Rv. 278170 GLYPH -01; Sez. 5 – n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 – 01).
Orbene, é agevole rilevare che il motivo di ricorso esule da quelli consentiti.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024
I Consi liere estensore
Il Pre e te”