Ricorso Inammissibile: Quando la Procedura Prevale sul Merito
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sul concetto di ricorso inammissibile nel processo penale, soprattutto quando si confronta con una declaratoria di improcedibilità. Il caso dimostra come la presenza di un vizio procedurale, quale il difetto di querela, possa precludere qualsiasi valutazione sul merito della responsabilità penale, rendendo vano un ricorso basato sulla presunta insussistenza delle prove.
I Fatti del Caso: Dal Furto alla Dichiarazione di Improcedibilità
La vicenda processuale ha origine dalla condanna in primo grado di un imputato per il reato di furto in abitazione (art. 624-bis c.p.). In sede di appello, la Corte territoriale di Bologna ha riformato la decisione, riqualificando il fatto come furto semplice (art. 624 c.p.).
Questa riqualificazione ha avuto una conseguenza processuale decisiva. A differenza del furto in abitazione, il furto semplice è un reato procedibile a querela di parte. Poiché nel caso di specie la querela non era mai stata presentata, la Corte d’Appello ha dichiarato il “non doversi procedere” per improcedibilità dell’azione penale.
Nonostante l’esito di fatto favorevole (l’annullamento della condanna), l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una presunta carenza di prove a suo carico e sostenendo la propria innocenza.
L’impugnazione in Cassazione e il ricorso inammissibile
Il ricorso presentato dall’imputato è stato giudicato inammissibile dalla Suprema Corte. La difesa, infatti, ha proposto motivi generici e puramente di merito, incentrati sull’insussistenza delle prove della responsabilità penale. Secondo la Cassazione, tali argomentazioni non possono essere prese in considerazione in un contesto dove il processo è stato bloccato da una causa di improcedibilità.
La declaratoria di improcedibilità, infatti, impedisce la valida costituzione del rapporto processuale e, di conseguenza, inibisce al giudice ogni valutazione sul fatto contestato. Il processo si arresta prima di poter arrivare a una decisione di colpevolezza o innocenza.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, noto come “regola della prevalenza”. Secondo tale regola, la causa di estinzione del reato o di improcedibilità prevale su una possibile assoluzione nel merito, a meno che non emerga con assoluta evidenza (ictu oculi) una causa di non punibilità più favorevole all’imputato (ad esempio, perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso).
Nel caso analizzato, il ricorso si basava su deduzioni generiche che avrebbero richiesto un’analisi approfondita delle prove, attività preclusa dalla dichiarazione di improcedibilità. La Corte ha quindi affermato che non è possibile, in sede di legittimità, valutare la fondatezza delle accuse quando il procedimento si è già concluso per un vizio procedurale. Le argomentazioni dell’imputato erano in contrasto con il dato normativo e la giurisprudenza consolidata, rendendo il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p.
Conclusioni: L’Importanza dei Requisiti Processuali
L’ordinanza conferma che un ricorso per Cassazione deve fondarsi su vizi di legittimità concreti e pertinenti. Impugnare una sentenza di improcedibilità lamentando questioni di merito è un’azione destinata al fallimento. La declaratoria di inammissibilità comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di comprendere i limiti e i presupposti delle impugnazioni, evitando ricorsi esplorativi o palesemente infondati.
È possibile presentare ricorso per contestare la propria colpevolezza se il procedimento è stato dichiarato improcedibile?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che una dichiarazione di improcedibilità impedisce al giudice di valutare le prove e il merito della responsabilità penale, salvo il caso di un’evidente causa di non punibilità nel merito che prevalga.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Perché il difetto di querela porta all’improcedibilità?
Per alcuni reati, definiti “procedibili a querela”, la legge richiede che sia la persona offesa a manifestare la volontà di perseguire penalmente il colpevole. Se questa manifestazione di volontà (la querela) manca, lo Stato non può procedere con l’azione penale e il processo deve essere interrotto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46154 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46154 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONFORTE D’ALBA il 10/07/1952
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che la difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna, in epigrafe indicata, con la quale, in riforma dell sentenza del Tribunale di Reggio Emilia di condanna del predetto per il reato di cui all’art. 624 bis, cod. pen. (in Rolo il 9/12/2015), riqualificato il furto in quello previsto dall’art. 624 pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per difetto di querela;
ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi che prospettano deduzioni del tutto generiche ed enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, avendo i deducente opposto l’insussistenza di prove della penale responsabilità in un’ipotesi di dichiarata improcedibilità del reato che impedisce la valida costituzione del rapporto processuale e inibisce ogni valutazione del fatto imputato, precludendo la pronuncia di proscioglimento, secondo la regola della prevalenza, per evidenza della causa di non punibilità nel merito (sez. 3, n. 43240 del 6/7/2016, 0., Rv. 267937-01; sez. 5, n. 24687 del 17/3/2010, COGNOME, Rv. 248386-01);
che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila e in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost., n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024