Ricorso inammissibile immigrazione: la Cassazione ribadisce i limiti dell’impugnazione
Con l’ordinanza n. 9788 del 2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di ricorso inammissibile immigrazione, delineando con chiarezza i confini dell’appello di legittimità. La decisione sottolinea come non sia possibile utilizzare il ricorso in Cassazione per ottenere una nuova valutazione dei fatti già accertati dal giudice di merito, né per richiedere una riduzione di pena quando questa è già stata calcolata partendo dal minimo edittale e ulteriormente diminuita per la concessione delle attenuanti generiche.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da un controllo di polizia durante il quale un cittadino straniero veniva trovato sprovvisto di un regolare permesso di soggiorno. L’uomo risultava inoltre già destinatario di provvedimenti di espulsione e di allontanamento dal territorio nazionale. A seguito di ciò, il Giudice di Pace di Aosta lo riconosceva colpevole del reato previsto dall’art. 14, comma 5-quater, del D.Lgs. 286/98 (Testo Unico sull’Immigrazione).
Nella determinazione della pena, il giudice di primo grado concedeva le attenuanti generiche e, partendo da una pena base di 15.000,00 euro di ammenda, la riduceva di un terzo, arrivando a una condanna finale di 10.000,00 euro.
L’Impugnazione e le Richieste del Ricorrente
Insoddisfatto della decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, avanzando tre principali richieste:
1. L’assoluzione dal reato contestato.
2. In subordine, l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 274/2000.
3. In ogni caso, un’ulteriore riduzione della pena pecuniaria.
Le Motivazioni della Cassazione sul ricorso inammissibile immigrazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Le motivazioni della Suprema Corte sono state nette e precise su ogni punto sollevato dalla difesa.
In primo luogo, riguardo alla richiesta di assoluzione e all’applicazione della particolare tenuità del fatto, i giudici hanno chiarito che tali motivi erano volti a sollecitare una ‘non consentita lettura alternativa degli elementi processuali’. In altre parole, il ricorrente non contestava vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata, ma tentava di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Il Giudice di Pace aveva, secondo la Corte, valutato in modo coerente e adeguato gli elementi probatori.
In secondo luogo, la Corte ha respinto la richiesta di riduzione della pena. La motivazione è stata puramente matematica e giuridica: la pena era già stata fissata nel ‘minimo edittale’ previsto dalla norma e, su tale minimo, era già stata applicata la massima riduzione di un terzo per le attenuanti generiche. Non esisteva, quindi, alcun margine legale per un’ulteriore diminuzione della sanzione.
Le Conclusioni
Sulla base di queste considerazioni, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile immigrazione. Come conseguenza diretta di tale declaratoria, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. n. 186/2000), la Cassazione ha ravvisato profili di colpa nella presentazione del ricorso, dato che la sua infondatezza era manifesta. Per questo motivo, ha condannato l’imputato anche al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione riafferma il principio secondo cui l’impugnazione non può essere uno strumento per ritardare l’esecutività di una sentenza o per tentare di ottenere un riesame del merito in una sede non competente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le motivazioni erano manifestamente infondate. Il ricorrente chiedeva una nuova valutazione dei fatti, non consentita in Cassazione, e una riduzione della pena che non era legalmente possibile, dato che era già stata fissata al minimo e ridotta per le attenuanti generiche.
È possibile chiedere in Cassazione una riduzione della pena già diminuita per le attenuanti generiche?
No, se la pena di partenza è già stata fissata nel minimo previsto dalla legge e su di essa è già stata applicata la riduzione di un terzo per le attenuanti, non esistono ulteriori margini per una diminuzione. La richiesta in tal senso è, pertanto, infondata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso penale?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, se la Corte ravvisa una colpa nella proposizione del ricorso (perché, ad esempio, era palesemente infondato), può condannare il ricorrente a pagare un’ulteriore somma alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9788 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9788 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME CHIMA TARGA_VEICOLO nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2022 del GIUDICE DI PACE di AOSTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRXTTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che il ricorso di COGNOME è manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che il Giudice di pace di Aosta con motivazione adeguata e priva di vizi logici ha ritenuto provata la penale responsabilità dell’imputato per il reato d all’art.14, comma 5-quater, d.lgs. 286/98 (accertato I’ll febbraio 2021) essendo stato dimostrato che egli, nel corso di un controllo effettuato dalla polizia, era sprovvist regolare permesso di soggiorno e destinatario di provvedimenti di espulsione e di allontanamento e previa, concessione delle attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di euro 10.000,00 di ammenda (pena base euro 15.000,00 ridotta di un terzo ex art.62-bis cod. pen.);
Rilevato, COGNOME che il ricorrente COGNOME con la sua impugnazione chiede l’assoluzione o l’applicazione dell’art.34 d.lgs. 274/2000 e, comunque, la riduzione della pena;
Considerato che tali motivi sono inammissibili poiché, quanto al profilo della responsabilità e dell’applicazione del citato art.34, l’imputato sollecita una non consenti lettura alternativa degli elementi processuali coerentemente valutati dal giudice a quo e che, quanto al trattamento sanzionatorio, la pena è stata già fissata nel minimo edittale con la riduzione di un terzo per le concesse attenuanti generiche;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., a pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2024.