Ricorso Inammissibile Immigrazione: Quando i Motivi di Appello sono Insufficienti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i severi requisiti di ammissibilità per i ricorsi in materia di immigrazione. Il caso in esame riguarda un ricorso inammissibile immigrazione presentato da un cittadino straniero contro una condanna per permanenza illegale sul territorio italiano. La decisione sottolinea due principi fondamentali del nostro sistema processuale: la specificità dei motivi di ricorso e il divieto di introdurre nuove questioni in sede di legittimità.
I Fatti alla Base della Vicenda Giudiziaria
Un cittadino straniero era stato condannato dal Giudice di Pace di Bologna per il reato previsto dal Testo Unico sull’Immigrazione. L’accusa era di essersi trattenuto illegalmente in Italia, violando un ordine di allontanamento emesso dal Questore di Roma che gli imponeva di lasciare il paese entro sette giorni. Questa condanna ha dato il via al procedimento che è giunto fino alla Suprema Corte.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Attraverso il suo difensore, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, basando la sua difesa su due argomenti principali:
1. La sussistenza di un giustificato motivo: Il ricorrente sosteneva di avere una ragione valida per non aver ottemperato all’ordine di allontanamento.
2. La mancanza di documenti per l’espatrio: Affermava di essere impossibilitato a lasciare il Paese a causa dell’assenza dei documenti necessari per viaggiare.
Questi argomenti miravano a far annullare la sentenza di condanna emessa in primo grado.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile Immigrazione
La Corte Suprema ha esaminato i motivi del ricorso e li ha giudicati manifestamente infondati, generici e non consentiti, portando a una dichiarazione di inammissibilità. L’analisi dei giudici si è concentrata su due aspetti cruciali.
Genericità dei Motivi e Valutazione di Merito
Per quanto riguarda il “giustificato motivo”, la Cassazione ha osservato che la sentenza del Giudice di Pace aveva già fornito una valutazione completa e adeguata. Il giudice di primo grado aveva ritenuto non provata una condizione di assoluta indigenza che potesse giustificare la condotta dell’imputato. La Suprema Corte ha specificato che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti, ma di controllare la corretta applicazione della legge. Poiché la motivazione del giudice di merito era logica e priva di contraddizioni, non poteva essere censurata in sede di legittimità.
Il Divieto di Introdurre Nuove Questioni in Cassazione
Il punto decisivo è stato l’argomento relativo alla mancanza dei documenti per l’espatrio. La Corte ha rilevato che questa questione non era mai stata sollevata durante il processo di primo grado. Secondo un principio consolidato del nostro ordinamento processuale, non è possibile presentare per la prima volta in Cassazione argomenti o questioni che non sono state sottoposte all’esame del giudice di merito. Questo ha reso il motivo di ricorso inammissibile.
le motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione di inammissibilità evidenziando che le censure mosse dal ricorrente erano manifestamente infondate, interamente basate su questioni di fatto già adeguatamente valutate dal giudice di merito, generiche e non consentite in sede di legittimità. In particolare, la Corte ha sottolineato che la sentenza impugnata aveva già fornito una motivazione congrua ed esaustiva sull’assenza di un giustificato motivo, come lo stato di indigenza, ritenendola non provata. Riguardo alla presunta mancanza di documenti per l’espatrio, i giudici hanno rilevato che tale questione non era stata dedotta nel giudizio di merito, configurandosi quindi come un motivo nuovo e, come tale, inammissibile nel giudizio di cassazione.
le conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rafforza il principio secondo cui il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma un controllo sulla legittimità della decisione. Inoltre, ribadisce l’importanza di presentare tutte le proprie argomentazioni e prove fin dal primo grado di giudizio, poiché l’omissione preclude la possibilità di sollevare tali questioni nelle fasi successive, con conseguenze procedurali e pecuniarie significative.
Perché il ricorso del cittadino straniero è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano considerati manifestamente infondati e generici. Inoltre, una delle argomentazioni principali, la mancanza di documenti per l’espatrio, non era mai stata presentata al giudice di primo grado, rendendola una questione nuova e non ammissibile in Cassazione.
È possibile presentare nuove prove o argomenti per la prima volta in Corte di Cassazione?
No, la sentenza conferma che non è possibile. Le questioni che non sono state dedotte e discusse davanti al giudice del merito (il primo giudice che ha esaminato i fatti) non possono essere sollevate per la prima volta nel giudizio di legittimità davanti alla Cassazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33922 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33922 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI.050RIBJ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2024 del GIUDICE DI PACE di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Bologna ha dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 14 comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per essersi illegittimamente trattenuto in territorio italiano, violazione dell’ordine – regolarmente notificatogli – del Questore di Roma del 05/04/2022, che gli aveva intimato di allontanarsene entro sette giorni.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto, tramite il proprio difensore AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione, lamentando la sussistenza di un giustificato motivo e deducendo la mancanza di documento utile per l’espatrio.
Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate, interamente versate in fatto, generiche e non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. Quanto alla asserita sussistenza di un giustificato motivo, la sentenza formula congrua ed esaustiva valutazione di merito, ritenendo non provata alcuna condizione di assoluta indigenza, atta a giustificare la condotta ascritta; trattasi di apparato motivazionale privo di spun contraddittorietà, dunque immune da censure in questa sede. Circa la asserita mancanza del documento per l’espatrio, la questione non risulta dedotta innanzi al giudice del merito.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ipotesi di esonero – al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 01 luglio 2024
Il Consigliere estensore