Ricorso Inammissibile: Quando la Critica Parziale alla Sentenza Non Basta
L’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale nel nostro ordinamento, ma deve essere esercitato secondo regole precise. Un ricorso inammissibile è la sanzione processuale per chi non rispetta tali requisiti, con conseguenze non solo procedurali ma anche economiche. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come una critica generica e parziale alla motivazione di una sentenza non sia sufficiente per ottenere un nuovo esame del caso, portando inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda trae origine dalla condanna di un individuo per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello. Non rassegnato alla decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un presunto vizio di motivazione. Tuttavia, il ricorso si concentrava esclusivamente sul delitto di lesioni personali, contestando la volontarietà della condotta lesiva sulla base di una parziale interpretazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa.
Le Ragioni del Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Corte Suprema ha respinto l’impugnazione, dichiarandola inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso. I giudici hanno evidenziato come l’appellante si sia limitato a denunciare un vizio di motivazione in modo generico, basando la sua argomentazione su una deduzione parziale e frammentaria delle prove.
Il Principio della Necessaria Specificità del Motivo
Per contestare efficacemente una sentenza in sede di legittimità, non basta isolare un singolo elemento probatorio e offrirne una lettura alternativa. È necessario, invece, dimostrare un vero e proprio ‘travisamento della prova’, ovvero un errore percettivo del giudice che ha letto o interpretato un atto in modo palesemente errato. La Cassazione ha chiarito che tale vizio non può essere prospettato tramite ‘riferimenti parcellizzati agli elementi in atti’. Nel caso di specie, la difesa non solo ha citato solo una parte della testimonianza della vittima, ma ha anche ignorato che la condanna si basava su ulteriori elementi di prova, come specificato nella sentenza di primo grado, la cui motivazione era stata integralmente condivisa dalla Corte d’Appello. Di conseguenza, il motivo di ricorso è stato giudicato inidoneo a scalfire la logicità e coerenza della decisione impugnata.
Le Conseguenze Economiche di un Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’art. 616 del Codice di Procedura Penale, quando un ricorso viene giudicato inammissibile, il proponente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la Corte può condannarlo al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. In questa vicenda, la Corte ha ravvisato una ‘evidente inammissibilità’ dell’impugnazione, indice di una colpa da parte del ricorrente nel proporre un gravame manifestamente infondato. Per questo motivo, oltre alle spese processuali, è stata disposta una condanna al pagamento di una somma di tremila euro.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione sull’inammissibilità del ricorso evidenziando la sua mancanza di specificità. Il ricorrente ha denunciato un vizio di motivazione relativo alla volontarietà della sua condotta lesiva, ma lo ha fatto basandosi su una deduzione parziale del contenuto delle dichiarazioni della persona offesa. Secondo la Corte, un motivo di ricorso non può limitarsi a citare frammenti di prove per sostenere una tesi, ma deve dimostrare in modo chiaro e completo un errore logico o un travisamento del fatto da parte del giudice di merito. Poiché la sentenza impugnata aveva fondato la sua decisione su un complesso di prove, inclusa l’intera deposizione della vittima e altri elementi, la critica parziale è stata ritenuta insufficiente e, pertanto, inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: i motivi di ricorso devono essere rigorosi, specifici e autosufficienti. Non è ammessa una critica generica o parziale delle sentenze di merito. Tentare di mettere in discussione una condanna estrapolando singoli passaggi dagli atti processuali, senza confrontarsi con la complessità del quadro probatorio e con l’intera architettura motivazionale della decisione, è una strategia destinata al fallimento. Tale approccio non solo non porterà a una riforma della sentenza, ma esporrà il ricorrente a significative sanzioni economiche, come monito contro l’abuso dello strumento processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era generico e si basava su una deduzione parziale e frammentaria delle dichiarazioni della persona offesa, senza dimostrare con la necessaria specificità un reale travisamento della prova.
Cosa significa “travisamento della prova” e perché non è stato riconosciuto in questo caso?
Il “travisamento della prova” è un errore nella percezione di un elemento probatorio da parte del giudice. In questo caso non è stato riconosciuto perché l’appellante si è limitato a citare parzialmente degli atti, senza dimostrare come il giudice avesse travisato le prove, le quali includevano anche altri elementi oltre alla testimonianza citata.
Quali sono state le conseguenze economiche per l’appellante?
A causa della dichiarata inammissibilità del ricorso, l’appellante è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa ravvisata nella presentazione di un’impugnazione evidentemente infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4649 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4649 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SAPRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ne ha confermato la condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesion personali aggravate;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, relativo al delitto di lesioni personali, utilmente deducibile in sede di legittimità in quanto ha denunciato il vizio di motivazione su volontarietà della condotta lesiva, segnatamente alla luce di quanto rappresentato dalla persona offesa, per il tramite di una deduzione parziale del contenuto delle sue dichiarazioni d quest’ultima e, dunque, senza addurre con la necessaria specificità il travisamento della prova (che non può essere prospettato per il tramite di riferimenti parcellizzati agli elementi in Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01), tenuto conto peraltro che la sentenza di primo grado – la ricostruzione è stata espressamente condivisa dalla Corte di merito – ha argomentato alla luce della deposizione della stessa persona offesa (che ha compendiato) e di ulteriori elementi di prova;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazion (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, R 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente