Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Esamina il Merito
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede un’attenzione scrupolosa ai requisiti di forma e sostanza. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per difetto di specificità porti a una condanna definitiva, senza che i giudici entrino nel merito delle questioni sollevate. Il caso riguarda una condanna per la falsificazione del tagliando di revisione di un’autovettura.
I Fatti del Caso Giudiziario
Un individuo veniva condannato sia in primo grado che in appello per il reato di falsificazione materiale commesso da privato, ai sensi degli articoli 477 e 482 del codice penale. L’accusa era di aver falsificato il tagliando che attesta l’avvenuta revisione periodica della propria automobile. La Corte d’Appello di L’Aquila aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato, ritenendo provata la sua colpevolezza.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Contro la sentenza di secondo grado, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, basandolo su due principali motivi di censura. Egli lamentava un vizio di motivazione in relazione a due aspetti cruciali:
1. L’effettivo vantaggio perseguito: secondo la difesa, non era stato adeguatamente provato quale fosse il beneficio concreto ottenuto dalla falsificazione.
2. La riferibilità del falso: si contestava che la falsificazione del tagliando fosse direttamente attribuibile all’imputato.
In sostanza, la difesa mirava a smontare l’impianto accusatorio mettendo in discussione elementi fondamentali del reato contestato.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia dato ragione o torto all’imputato nel merito, ma semplicemente che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato. La ragione fondamentale risiede nel “difetto di specificità” dei motivi presentati.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato che entrambi i motivi di ricorso erano “meramente reiterativi” delle stesse censure già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno sottolineato un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione degli argomenti già vagliati. Al contrario, deve contenere una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata, evidenziando perché le argomentazioni del giudice d’appello sarebbero errate.
La mancanza di specificità, secondo l’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, porta inevitabilmente all’inammissibilità. Questa si desume, come nel caso di specie, dalla “mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione”.
Inoltre, la Corte ha affrontato brevemente anche il merito della questione, chiarendo che il vantaggio perseguito con la falsificazione del tagliando di revisione è implicito e si concretizza nel “pacifico utilizzo dell’autovettura”. In altre parole, il solo fatto di poter circolare con un veicolo che altrimenti non potrebbe, costituisce il vantaggio richiesto dalla norma penale.
Conclusioni
La decisione della Cassazione ribadisce una lezione cruciale per la pratica legale: un ricorso, per avere una possibilità di successo, deve essere un dialogo critico con la sentenza che si intende contestare, non un monologo che ripete argomenti già sconfitti. La conseguenza di un ricorso inammissibile è severa: la sentenza diventa definitiva e il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. Questo caso serve da monito sull’importanza della tecnica redazionale e della specificità nell’atto di impugnazione.
Perché il ricorso presentato alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, in quanto i motivi presentati erano una mera ripetizione delle censure già esaminate e rigettate dalla Corte d’Appello, senza una critica puntuale e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
Secondo la Corte, quale vantaggio si ottiene falsificando il tagliando di revisione di un’auto?
Il vantaggio consiste nel semplice e pacifico utilizzo dell’autovettura. Il fatto stesso di poter circolare con il veicolo, cosa che non sarebbe possibile senza una revisione valida, concretizza il vantaggio perseguito dal reato.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37608 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37608 Anno 2025
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LANCIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di L confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto NOME responsabile del reato di cui agli artt. 482, 477 cod. pen., a lui co rubrica;
che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’im formulando due motivi di censura, a mezzo dei quali deduce vizio di motivazion relazione all’ipotizzato vantaggio perseguito dal ricorrente dalla falsific tagliando di revisione dell’autovettura e alla riferibilità del falso al ricorren
che entrambi i motivi sono indeducibili per difetto di specificità i meramente reiterativi delle medesime censure sottoposte alla Corte d’appello questa vagliate e rigettate con corrette argomentazioni (cfr. pag. 2 e 3 della impugnata), considerando che la mancanza di specificità del motivo, dalla qu mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume anc mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e q poste a fondamento dell’impugnazione; che, comunque, la diversa pattuizi contrattuale è rimasta allo stato di mera allegazione e il pacifico utilizzo dell’ da parte del ricorrente concretizza, in sé, il vantaggio perseguito (circ l’autovettura);
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il r condanNOME al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di e tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il C nsig e estensore
Il Pre
Così deciso il 22 ottobre 2025
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