Ricorso Inammissibile: Analisi di un Caso Pratico in Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti e le conseguenze di un’impugnazione davanti alla Suprema Corte, in particolare quando si configura un ricorso inammissibile. La vicenda riguarda un soggetto condannato per detenzione di sostanze stupefacenti, il cui tentativo di contestare la sentenza di secondo grado si è scontrato con i rigorosi paletti procedurali del giudizio di legittimità. Questo caso ci permette di approfondire non solo le ragioni che portano a tale esito, ma anche gli oneri economici che ne derivano per il ricorrente.
I Fatti del Processo
Il ricorrente era stato condannato in appello per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90, relativo a fatti di lieve entità in materia di stupefacenti. Insoddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per cassazione basandosi su due principali motivi:
1. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si lamentava una motivazione carente, contraddittoria e illogica da parte della Corte d’Appello nel negare la riduzione di pena.
2. Violazione di legge sulla confisca: Si contestava la decisione di confiscare il denaro sequestrato.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. La Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate, poiché i motivi presentati non superavano il filtro preliminare di ammissibilità.
Le Motivazioni dell’Inammissibilità
La decisione della Suprema Corte si fonda su due distinti principi procedurali, uno per ciascun motivo di ricorso.
Il Sindacato sulla Motivazione delle Attenuanti
Per quanto riguarda il primo motivo, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato: le valutazioni del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio, inclusa la concessione o il diniego delle attenuanti generiche, sono insindacabili in sede di legittimità se supportate da una motivazione logica e priva di vizi giuridici. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adeguatamente giustificato la sua decisione facendo riferimento a elementi concreti:
* La quantità non minima di sostanza detenuta.
* Una minima, seppur rudimentale, organizzazione (l’imputato aveva occultato la sostanza per poi prelevarne una parte da cedere all’acquirente).
* La presenza di precedenti penali a carico dell’imputato, sebbene registrati sotto un altro alias.
Poiché tale motivazione è stata ritenuta coerente e sufficiente, la Cassazione non ha potuto riesaminare la scelta del giudice di merito.
La Tardività del Motivo sulla Confisca
Il secondo motivo, relativo alla confisca del denaro, è stato dichiarato inammissibile per una ragione puramente procedurale. La Corte ha rilevato che questa specifica doglianza non era stata presentata nel precedente grado di giudizio, ossia nell’atto di appello. L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale vieta di dedurre con il ricorso per cassazione motivi diversi da quelli enunciati nei precedenti gradi di giudizio. Si tratta di una preclusione volta a garantire la corretta progressione del processo, impedendo che questioni nuove vengano sollevate per la prima volta davanti al giudice di legittimità.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Monito per la Difesa
Questa ordinanza evidenzia le gravi conseguenze di un ricorso inammissibile. Oltre alla definitiva conferma della condanna, il ricorrente si è visto addebitare le spese processuali e una sanzione pecuniaria significativa. La decisione funge da monito per la difesa: il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un rimedio straordinario per far valere specifici vizi di legge o di motivazione. È essenziale che i motivi di ricorso siano non solo fondati, ma anche proposti nei tempi e nei modi corretti, rispettando le preclusioni processuali. Presentare motivi generici o questioni nuove in Cassazione conduce quasi inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con un aggravio di costi per l’assistito.
Perché il primo motivo di ricorso sulle attenuanti generiche è stato ritenuto infondato?
La Corte di Cassazione ha stabilito che la valutazione sulle attenuanti generiche è una decisione di merito insindacabile se, come in questo caso, la motivazione del giudice d’appello è logica e giuridicamente corretta, basandosi su circostanze concrete come la quantità della sostanza, una minima organizzazione e i precedenti penali dell’imputato.
Qual è la ragione dell’inammissibilità del secondo motivo di ricorso relativo alla confisca?
Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione non era stata sollevata nel precedente atto di appello. L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale impedisce di presentare per la prima volta in Cassazione motivi non dedotti nei precedenti gradi di giudizio.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16795 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16795 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che con il primo motivo di ricorso NOME COGNOME ricorre per cassazione av sentenza in epigrafe indicata ;là quale è stato condannato per il reato di cui all’art. 73 c d.P.R.309790, deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della moti in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e con i motivo violazione di legge in ordine alla statuizione della confisca del danaro in sequ 9
considerato che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanz sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi avendo la Corte territoriale fatto riferimento alle circostanze concrete dell’azione nella detenzione di un quantitativo non minirdi di sostanza stupefacente, accompagnat da una minima organizzazione seppur rudimentale, posto che l’imputato ha previam occultato il contenitore con la sostanza in luogo appartato per poi raggiungerl all’acquirente e ricavarne un pezzo da cedere a quest’ultimo. Inoltre, il giudice ha r sussistenza di precedenti penali sebbene con altro alias di natura specifica.
ritenuto che il secondo motivo non è stato dedotto in appello ed è quindi inammissibile dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
ritenuto che, stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. pr ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Co Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, r equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23/02/2024
consigliere estensore
Il Presidente