Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44789 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44789 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/11/2024
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 20/11/2024
R.G.N. 27199/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ROMA il 05/01/1972
avverso l’ordinanza del 20/05/2024 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le memorie depositate a firma della parte personalmente.
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza in data 20 maggio 2024, respingeva l’appello proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso il provvedimento del tribunale dibattimentale che il 12 dicembre 2023 aveva respinto l’istanza di restituzione di un terreno sottoposto a sequestro preventivo e ricadente nel territorio di Roma, INDIRIZZO
2.Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to NOME COGNOME deducendo, con unico motivo erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 40, 110 e 640 cod.pen. nonchØ con riguardo all’art. 321 cod.proc.pen., posto che la condotta di usura contestata doveva ritenersi interamente ascrivibile al padre COGNOME NOME, deceduto nell’anno 2013; difatti, al ricorrente ed al coimputato COGNOME erano contestate attività relative al supposto subentro nel rapporto usurario sicchŁ non poteva agli stessi imputarsi l’illegittimità delle cessioni dell’immobile effettuate in forza di scritture private del 2005 e del 2008 dalla presunta persona offesa al de cuius; da ciò scaturiva l’illegittimità del mantenimento del sequestro dell’immobile che doveva essere annullato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł avanzato per motivi non proponibili in questa fase e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ed invero per costante interpretazione di questa Corte di legittimità, avvenuto il rinvio a giudizio nei procedimenti cautelari reali non Ł piø proponibile alcun aspetto riguardante la sussistenza del fumus dei reati per cui Ł giudizio; si Ł al proposito affermato che in tema di riesame del provvedimento che dispone il sequestro preventivo, l’emissione del decreto di rinvio a giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato preclude la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del “fumus commissi delicti”, essendovi, in tali casi, una preventiva verifica giurisdizionale sulla consistenza del fondamento dell’accusa (Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Rv. 280694 – 03); in precedenza si era già stabilito che in materia di misure cautelari reali, la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del “fumus” del reato Ł preclusa se nel frattempo sia stato disposto il rinvio a giudizio del soggetto interessato, a nulla rilevando una eventuale revoca della misura cautelare personale dopo l’emissione del decreto che dispone il giudizio, in quanto quest’ultimo, cristallizzando le imputazioni, presuppone una valutazione giudiziale sulla idoneità e sufficienza degli elementi acquisiti per sostenere l’accusa in giudizio, e non può quindi essere privato della sua rilevanza per ragioni connesse al sistema impugnatorio delle misure reali (Sez. 2, n. 52255 del 28/10/2016, Rv. 268733 – 01).
Ne deriva, pertanto, doversi affermare la non proponibilità della doglianza posto che la difesa del COGNOME contesta la sussistenza di elementi per affermare la colpevolezza dell’imputato quale presupposto del sequestro e, quindi, contesta il fumus del contestato delitto, trattandosi di condotte unicamente ascrivibili al padre, pur però ammettendo di essere subentrato nel rapporto debitore-creditore.
In ogni caso il motivo Ł anche manifestamente infondato poichØ essendo il ricorrente subentrato nel rapporto usurario, quantomeno alla luce della contestazione formulata, lo stesso risponde in concorso con il defunto della condotta illecita nel cui contesto il terreno veniva ceduto.
2.1 Inammissibili sono anche le prospettazioni direttamente avanzate dalla parte personalmente con memorie trasmesse a questa Corte; ed invero va ricordato come a seguito della modifica introdotta all’art. 613 cod.proc.pen. con la novella dell’agosto 2017 legittimati a proporre ricorso per cassazione ed a depositare i successivi atti nel procedimento sono soltanto i difensori abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori; sul punto va richiamato quel precedente di legittimità secondo cui nel giudizio per cassazione le memorie difensive non possono essere sottoscritte dalla parte personalmente atteso che, a seguito della riforma dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come interpolato dall’art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, tali atti vanno redatti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, n. 31560 del 03/04/2019, Rv. 276782 – 01).
Ne consegue, pertanto, doversi affermare che l’imputato o l’indagato personalmente non possono depositare atti nel procedimento per cassazione pur a seguito di ricorso avanzato da difensore abilitato e che tutte le memorie depositate nel presente procedimento dal COGNOME prospettano questioni per ciò solo inammissibili.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 20/11/2024
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME