Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11885 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11885 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TERAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la C.; sentenza del Tribunale di Teramo del 19 giugno 2020, con cuP’NOME NOME era stato condannato alla pena complessiva di mesi dieci di reclusione, in ordine ai reati di cui agli artt. 590, comma terzo, cod. pen. (capo A) e 189, commi 1,6 e 7, C.d.S. (capo B).
Il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità dell’imputato ed alla contraddittorietà degli elementi di prova.
2.1. Con memoria difensiva del 28 gennaio 2024, la parte civile NOME chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
3. Il ricorso è inammissibile.
Con riferimento all’unico motivo di ricorso, la Corte territoriale ha fatto corretto uso dei principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di valutazione della prova testimoniale, non essendo necessari elementi di riscontro esterni, il giudice deve limitarsi a verificare l’intrinseca attendibilità della test nianza – avuto riguardo alla logicità, coerenza ed analiticità della deposizione nonché all’assenza di contraddizioni con altre deposizioni testimoniali o con elementi accertati con i caratteri della certezza – sulla base della presunzione che, fino a pro-va contraria, il teste, ove sia in posizione di terzietà rispetto alle parti, riferisce di so-li obiettivamente veri (principio di affidabilità) e mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo (principio di normalità), specialmente nel caso in cui dalla veridicità del dichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri (principio di responsabilità) (Sez. 6, n. 3041 dei 03/10/2017, dep. 2018, Giro, Rv. 272152).
Nel caso in esame, la Corte distrettuale ha correttamente ritenuto che, in base alle concordi dichiarazioni rese da NOME e dagli altri testimoni (COGNOME NOME e COGNOME NOME), il COGNOME, alla guida di un’auto Suzuki Samurai, durante una manovra di immissione in una strada statale proveniente da via laterale, aveva attinto la persona offesa – impegnata in un attraversamento pedonale e per l’effetto caduta in terra – e si era allontanato a velocità sostenuta, mentre uno dei testi rilevava il numero di targa del veicolo.
Al contrario, la Corte di merito logicamente non ha ritenuto generiche le dichiarazioni del teste di difesa COGNOME NOME, che aveva riferito di aver ascoltato il Di
NOME dopo alcuni giorni di distanza dai fatti di aver notato che la persona offesa “stava bene”.
Per tali ragioni, nella sentenza impugnata si è logicamente affermata la responsabilità per i reati contestati.
Il ricorrente invoca una inammissibile rivalutazione alternativa del compendio probatorio ed una rivisitazione dei potere discrezionale riservato al giudice di merito, senza confrontarsi, con dovuta specificità, con l’iter logico-giuridico seguito nella sentenza impugnata.
Peraltro, la difesa del COGNOME evidenzia soprattutto presunti travisamenti delle dichiarazioni dei testi, senza però allegarle al ricorso o debitamente richiamarle, in violazione del principio di autosufficienza.
Al riguardo, occorre ricordare il consolidato principio, secondo cui, in tema di ricorso per Cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, COGNOME, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, COGNOME, Rv. 256723). D’altronde, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall’art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell’onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l’allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419).
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
Va precisato che non ricorrono i presupposti per disporre che l’imputato provveda al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile, in quanto la memoria difensiva non conteneva argomentazioni decisive ai fini dell’esito del ricorso e non si è svolta una discussione in pubblica udienza in ragione della natura del rito (vedi, per riferimenti, Sez. 2, n. 36512 del 16/07/2019, Serio, Rv. 277011; Sez. 5, n. 29481 del 07/05/2018, Titton, Rv. 273332).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremil’a alla Cassa delle ammende.
Nulla sulle spese in favore della parte civile.
Così deciso in Roma il 14 marzo 2024.