Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15861 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15861 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/04/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato in MAROCCO il 01/02/1998 avverso l’ordinanza del 31/01/2025 del TRIBUNALE di Milano
Udita la relazione del consigliere NOME COGNOME
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 31 gennaio 2025 il Tribunale del riesame di Milano ha confermato l’ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in relazione al reato di omicidio volontario aggravato (artt. 575, 577, n. 3 e 4, 61 n. 4 cod. pen.) commesso il 27 giugno 2023 in danno di NOME COGNOME
Il Tribunale ha ritenuto esistenti i gravi indizi di colpevolezza, nonchØ le esigenze cautelari necessarie a fondare la misura, e, in ordine ai primi, ha evidenziato che l’attribuibilità del fatto anche all’odierno ricorrente, in concorso con altre due persone, consegue ad un compendio indiziario complesso, ma consistente.
Infatti, il cadavere della vittima era stato ritrovato la mattina del 27 giugno 2023 in località INDIRIZZO di Cornaredo. L’ultima persona che aveva visto la vittima, NOME COGNOME aveva riferito che, la notte tra il 26 ed il 27 giugno, si era recata insieme alla vittima nei pressi di una scuola abbandonata del quartiere INDIRIZZO di Milano dove essi avevano un appuntamento con tre soggetti, che conoscevano con i nomi di NOME, NOME e NOME, che avrebbero dovuto accompagnarli in una zona boschiva per prendere accordi per esercitare attività di spaccio di stupefacente alle loro dipendenze; secondo il racconto di COGNOME nel momento dell’incontro, NOME COGNOME attraverso una scusa, aveva caricato sulla sua automobile Volkswagen Golf soltanto COGNOME, che era stato, poi, trovato morto la mattina successiva.
I tabulati telefonici avevano dimostrato che la notte del fatto le utenze del ricorrente, quella di NOME e quella della vittima, avevano agganciato le celle poste nei pressi della scena del crimine.
Sempre dai tabulati telefonici era emerso che, delle tre utenze, soltanto quella in uso alla vittima era rimasta in quell’area, mentre quelle di NOME e del ricorrente erano tornate a Milano in un orario compatibile con il rientro dell’autovettura Golf, su cui era stato visto salire COGNOME prima di essere ucciso.
Inoltre, nei giorni successivi le tre persone indiziate di essere autrici del reato avevano lasciato l’Italia e raggiunto velocemente il Marocco.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’indagato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto sia l’ordinanza cautelare che quella del Tribunale del riesame hanno travisato un elemento fondamentale delle dichiarazioni di NOME COGNOME ovvero che questi, in realtà, riferisce che all’appuntamento concordato presso la scuola abbandonata si presentò soltanto NOMECOGNOME mentre non c’era il ricorrente; l’ordinanza cautelare ha travisato questo particolare ed ha scritto espressamente che la vittima si Ł allontanata nella Golf con NOMECOGNOME NOME e NOME; di fronte alla deduzione di travisamento formulata con i motivi di riesame l’ordinanza nella sostanza non ha dato una risposta ed in tal modo ha perpetrato il travisamento.
La difesa dell’indagato ha chiesto la discussione orale.
Con requisitoria orale il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Nessuno Ł stato presente in udienza per la difesa del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Nell’unico motivo il ricorso deduce il travisamento delle dichiarazioni di NOMECOGNOME che però non allega o trascrive nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso piø volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/ 2017, Schioppo, rv. 270071; Sez. 4, n. Sentenza n. 46979 del 10/11/2015, RAGIONE_SOCIALE, rv. 265053; Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 01/03/2013, Natale, rv. 256723).
Sono, infatti, inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza, quei motivi di ricorso che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, richiamano atti specificamente indicati, ma non ne contengono la loro integrale trascrizione o allegazione (v. sentenze COGNOME e COGNOME sopra citate).
In ogni caso, va anche aggiunto che nell’ordinanza non si rinviene il travisamento delle dichiarazioni di NOME COGNOME affermato nel ricorso, perchØ nel percorso logico della motivazione dell’ordinanza il Tribunale del riesame non afferma che la vittima sia stata vista salire in auto con il ricorrente, ma sostiene, invece, che la vittima aveva appuntamento con NOME COGNOME, con il ricorrente e con una terza persona, e che all’appuntamento, cui si Ł presentato solo NOME, Ł stata vista salire nell’autovettura di questi, auto che, però, Ł la stessa con cui il ricorrente – che si trovava sul luogo del crimine, perchØ di ciò forniscono prova i tabulati della sua utenza telefonica – ed NOME sono tornati a Milano dopo la commissione del reato.
NØ Ł vero che l’ordinanza non abbia risposto al motivo di riesame sull’asserito travisamento
delle dichiarazioni di NOMECOGNOME perchØ l’ordinanza risponde, in realtà, a tale motivo affermando che ‘va infine rilevata l’irrilevanza, a fronte delle considerazioni suesposte, della censura circa l’omesso accertamento della presenza di COGNOME nella Golf nei pressi del luogo e negli orari in cui Ł stato commesso l’omicidio per mezzo del sequestro della vettura e la ricerca delle impronte digitali dell’indagato; su essa al contrario la presenza di COGNOME sull’auto Ł stata accertata in epoca prossima al delitto, ovvero nel corso del controllo avvenuto il 14 giugno 2023, il coindagato NOME Ł stato piø volte controllato a bordo della suddetta auto’.
In definitiva, l’ordinanza non usa la presenza di COGNOME nella Golf, su cui Ł salito COGNOME prima di essere ucciso, tra gli elementi della piattaforma probatoria a carico del ricorrente, ma collega comunque questi all’autovettura su cui Ł salita la vittima per il fatto di esservi stato controllato in passato, indicandolo come un ulteriore indizio rispetto agli altri già evidenziati nelle parti precedenti della motivazione ricordati sopra (la circostanza che NOME avesse riferito che lui e la vittima avevano un appuntamento con NOMECOGNOME con il ricorrente e con una terza persona; la circostanza che NOME avesse riferito che la vittima si Ł allontanata sulla Golf con NOME e dopo di allora non Ł stata piø vista; la circostanza che i tabulati telefonici dimostrassero che NOME ed il ricorrente si erano trovati nella parte iniziale della notte nel luogo dell’omicidio e si erano allontanati insieme per tornare a Milano), tutti argomenti che fanno parte del percorso logico di accertamento della sussistenza dei gravi indizi nell’ordinanza impugnata, e con cui il ricorso non si confronta.
Il ricorso Ł, pertanto, inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchØ al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 18/04/2025.
Il Presidente NOME COGNOME