Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40469 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40469 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SOLETTA( SVIZZERA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME;
( lette/sent~c~i del PG – ,
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
RITENUTO IN FATTO
Con atto rivolto alla Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, veniva richiesta, nell’interesse di NOME COGNOME, la rideterminazione della pena complessiva di venti anni di reclusione che risultava inflitta a costui in forza della sentenza emessa dalla stessa Corte il 22 marzo 2016, per taluni reati riconosciuti avvinti dalla continuazione. In particolare, alcuni degli aumenti di pena erano relativi a reati contestati ai sensi dell’art. 73, primo comma, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi negli anni 2004 e 2006.
Il richiedente invocava gli effetti della sentenza n. 40 del 2019, emessa dalla Corte costituzionale il 23 gennaio 2019, depositata in data 8 marzo 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 13 marzo 2019, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della citata disposizione, nella parte in prevede come pena minima edittale la reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni, per i casi “non lievi” di coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta o messa in vendita, cessione o ricezione, a qualsiasi titolo, distribuzione, commercio, acquisto, trasporto, esportazione, importazione, procacciamento ad altri, invio, passaggio o spedizione in transito, consegna per qualunque scopo o comunque di illecita detenzione, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall’art. (destinazione all’uso personale), di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall’art. 14 del citato d.P.R. n. 309 del 1990.
Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza con provvedimento del 7 marzo 2024, rilevando:
che, all’epoca dei fatti qualificati ai sensi dell’art. 73, primo comma, d.P.R. n. 309 del 1990, la pena detentiva per tale tipologia di reato, e quindi la pena di cui avevano tenuto conto i giudici della cognizione nel praticare i relativi aumenti di pena in continuazione, era di sei anni di reclusione, cioè la pena minima attualmente prevista per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019;
che gli aumenti di pena risultavano modesti a fronte della notevolissima gravità dei fatti, consistenti in traffici illeciti di grandi quantitativi di cocai
chilogrammi in una occasione, 54 chilogrammi in altra occasione, 34 chilogrammi in altra occasione, parte di 116 chilogrammi in altra occasione.
Il difensore dell’istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Il ricorrente afferma che il giudice dell’esecuzione, nel ritenere che nel caso in esame la pena fosse stata determinata applicando la norma più favorevole e non quella conseguente alla riforma della disciplina introdotta nel febbraio 2006, ha errato, perché, in realtà, le condotte contestate furono consumate in parte sotto la vigenza della nuova normativa e in parte sotto la vigenza della precedente normativa, che prevedeva un trattamento sanzionatorio più severo. Secondo il ricorrente, dalla sentenza di condanna non emerge che sia stato valutato un trattamento sanzionatorio più adeguato e rispondente al principio della norma più favorevole.
Il ricorrente, inoltre, afferma che la necessità di una rivalutazione della pena avrebbe trovato ragion d’essere nella diversa lettura della norma sanzionatoria a seguito della richiamata pronuncia del Giudice delle leggi. Sul punto, il passaggio contenuto nell’ordinanza ora impugnata non avrebbe soddisfatto i requisiti minimi della motivazione, perché avrebbe ritenuto congrua, senza indicarne compiutamente le ragioni, la pena irrogata in continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La trattazione del caso ; rende opportuno richiamare il principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale è inammissibile, per dife specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diver rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 3, Sentenza n. 2754 del 06/12/2017, dep. 23/01/2018, Rv. 272448 – 01).
In applicazione del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che il ricorso è inammissibile.
Il giudice dell’esecuzione, come sopra rilevato, ha rigettato l’istanza di rideterminazione della pena in base a duplice argomentazione, perché ha affermato sia che 4< all'epoca della commissione dei fatti qualificati ai sensi dell'art. 73, primo comma, d.P.R. n. 309 del 199O . pena detentiva per tale tipologia di reato, e quindi la pena di cui avevano tenuto conto i giudici della cognizione nel praticare gli aumenti di pena, in continuazione, era di sei anni di reclusione, cioè
la pena minima attualmente prevista per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019; sia che gli aumenti di pena risultavano modesti a fronte della notevolissima gravità dei fatti, consistenti in traffici illeciti di g quantitativi di cocaina (16 chilogrammi in una occasione, 54 chilogrammi in altra occasione, 34 chilogrammi in altra occasione, parte di 116 chilogrammi in altra occasione).
A fronte di tale duplice argomentazione, deve notarsi che il ricorrente ha espresso, in relazione al secondo profilo ora richiamato, relativo al giudizio di congruità degli aumenti di pena, censure prive di specificità e manifestamente infondate, perché non tengono conto delle compiute e pertinenti osservazioni espresse dal giudice dell'esecuzione in merito alla gravità dei fatti, in relazione ai grandi quantitativi di cocaina e alle loro consistenze ponderali, precisamente indicate nell'ordinanza.
In tal situazione, le possibili valutazioni sulla fondatezza o infondatezza delle critiche avverso il primo ragionamento posto a fondamento dell'ordinanza ora impugnata (relativo al minimo della pena edittale della quale di cui il giudice della cognizione tenne conto nel determinare gli aumenti per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), non avrebbero alcun rilievo, perché rimarrebbe comunque fermo, avuto riguardo alla genericità e manifesta infondatezza delle relative censure, il segmento dell'ordinanza relativo al giudizio di congruità degli aumenti di pena in concreto.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 – la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle o ospese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle · ..-ammende. E Ri Così deciso in Roma, 25 giugno 2024.