Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4540 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4540 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Nigeria il 27/12/1991
avverso la sentenza del 23/09/2024 della Corte di appello di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME
COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1bis , cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano con sentenza in data 23/09/2024 confermava la sentenza del Tribunale di Milano del 18/12/2023, che aveva condannato NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 648 cod. pen.
L’imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per carenza della motivazione in relazione alla causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen. Rileva che nel caso di specie sussistono tutti gli elementi per poter ritenere il fatto non punibile perchØ di particolare tenuità, atteso che il procedimento Ł stato definito nelle forme del rito abbreviato, l’imputato Ł soggetto incensurato, il bene ricettato (una bicicletta) Ł stato restituito all’avente diritto, il danno Ł stato risarcito; che, in particolare, la Corte territoriale non ha valutato la condotta susseguente al reato, cioŁ non ha tenuto conto dell’avvenuto risarcimento del danno, accettato dalla persona offesa.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per carenza della motivazione in punto di dosimetria della pena. Osserva che la sentenza impugnata non dà conto del parametro utilizzato per determinare la pena base e che, comunque, non ha considerato il comportamento dell’imputato, che, dopo la commissione del reato, si Ł prodigato in
R.G.N. 39449/2024
Motivazione Semplificata
ogni modo per eliderne le conseguenze.
Il ricorso Ł inammissibile per non essere consentiti, sotto diversi aspetti, i due motivi cui Ł affidato. Invero, deve esser innanzitutto evidenziato che entrambi sono reiterativi di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. In particolare, quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen., i giudici di appello hanno escluso la ricorrenza del requisito della non abitualità della condotta, avendo ciò desunto dalla stessa documentazione prodotta dall’imputato, da cui emerge che lo stesso aveva trattato già in altre occasioni l’acquisto di biciclette con le stesse modalità, contrariamente a quanto dichiarato, anche con l’utilizzo di un intermediario; quanto ai criteri utilizzati per determinare la pena, la Corte di merito ha confermato la correttezza del percorso logico motivazionale seguito dal giudice di primo grado, che ha adeguatamente dato conto dei parametri cui si Ł attenuto nella determinazione della pena, riconoscendo l’ipotesi attenuata della ricettazione (in ragione delle modalità dell’azione e della personalità dell’imputato) e le circostanze attenuanti generiche (in considerazione delle marginali condizioni socio economiche dell’Egbor e del contegno risarcitorio serbato), ma fissando la pena base in mese sei di reclusione in considerazione del valore non modesto della bicicletta ricettata e della capacità a delinquere dell’odierno ricorrente, valutata alla luce della non occasionalità della condotta.
Trattasi di motivazione congrua, diffusa ed esaustiva, oltre che scevra da vizi logici, che, dunque, non Ł censurabile in sede di legittimità.
Sotto altro profilo, i motivi sono aspecifici, atteso che non si confrontano in maniera argomentata con la motivazione della sentenza impugnata, posto che si limitano ad asserire in maniera del tutto assertiva di non condividere gli argomento spesi prima dal giudice di prime cure e poi dalla Corte territoriale per negare l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen. e per determinare la pena base.
Orbene, la funzione tipica dell’impugnazione Ł quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, anche al fine di delimitare con precisione l’oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sez. 6, n. 39247 del 12/07/2013, COGNOME, Rv. 257434 – 01; Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254204 – 01). Contenuto essenziale del ricorso in cassazione Ł, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01). L’indeterminatezza e la genericità del motivo lo condannano di conseguenza alla inammissibilità.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 29/01/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME